Per matrimonio si intende quell’istituto che indica l’unione civile e/o religiosa tra due persone.
In Italia, anche i matrimoni celebrati davanti a un ministro di culto di una confessione religiosa che abbia stipulato un’intesa con lo Stato italiano hanno valore civile.
Nell’ordinamento italiano il matrimonio è regolato dal Titolo VI del Codice Civile, mentre la Costituzione ne tratta negli articoli 29 e 30. Nel dettaglio, il primo definisce la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”, mentre il secondo riguarda il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli.
Come indicato dall’articolo 143 del Codice Civile, con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Nel dettaglio, dal matrimonio deriva l’obbligo di:
- fedeltà;
- assistenza morale e materiale;
- collaborazione nell’interesse della famiglia;
- coabitazione.
Inoltre, entrambi i coniugi sono tenuti, in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, contribuire ai bisogni della famiglia.