Donazione e comunione dei beni tra i coniugi che la ricevono o effettuano. Ecco cosa c’è da sapere.
La donazione è spesso impiegata per sostenere i figli nella formazione di una nuova famiglia, non di rado proprio in occasione delle nozze. Sono in ogni caso numerose le ipotesi di donazioni ricevute durante il matrimonio, con diverse perplessità dei coniugi in comunione dei beni. Si ricorda infatti che in Italia da diversi decenni il regime patrimoniale legale è proprio quello della comunione dei beni, pertanto se i coniugi non lo hanno espressamente cambiato (contestualmente alle nozze o in un’occasione successiva) è questo a regolare i rapporti patrimoniali.
In buona sostanza, i coniugi sono titolari parimenti dei beni e del patrimonio, l’uno dell’altro, in linea teorica in misura del 50% ognuno. La comunione dei beni, tuttavia, non si applica sull’universalità di beni appartenenti ai coniugi, alcuni dei quali per le caratteristiche strettamente personali restano svincolati. È molto importante capire come incide la comunione dei beni sulle donazioni, per entrambe le parti del contratto. Ecco cosa prevede la legge.
Le donazioni rientrano nella comunione dei beni?
Di norma, le donazioni non rientrano nella comunione dei beni, indipendentemente dall’oggetto (beni mobili o immobili) e dalla modalità (donazione indiretta o diretta), non rilevando nemmeno la finalità stessa del trasferimento. Ciò che conta è il destinatario della donazione, il donatario, unico titolare di quanto il donante intende trasferire.
Ciò implica il fatto che la donazione possa rientrare nella comunione dei beni quando stabilito dal titolare o dal donatario. Quest’ultimo può infatti scegliere di effettuare la donazione in favore di entrambi i coniugi, dando origine a una comproprietà. Soltanto in queste ipotesi la donazione rientra nel regime di comunione, restandone altrimenti esclusa come previsto dalla legge.
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L’eredità rientra nella comunione dei beni?
A differenza della donazione verso due titolari, la decisione delle parti di far rientrare il bene trasferito nella comunione dei beni ha un esito leggermente diverso. La comunione legale è infatti priva delle quote di proprietà che regolano normalmente la comproprietà, pertanto i coniugi non possono compiere azioni sul bene in maniera autonoma e discrezionale. Per la vendita del bene, ad esempio, sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi. Lo stesso per la donazione di un bene in comunione, che tuttavia si considera valida anche su decisione di un solo coniuge, potendo l’altro esercitare l’azione di annullamento entro 1 anno.
È dunque fondamentale analizzare bene la situazione e scegliere il risultato da ottenere, non senza rivolgersi a un notaio che aiuti a gestire la donazione nella maniera più efficace. È bene inoltre prendere in considerazione l’eventuale separazione o divorzio tra i coniugi, che non consentono in alcun modo di revocare la donazione o rimuoverla dalla comunione dei beni se, rispettivamente, è stata intestata a entrambi i coniugi o inclusa nel regime patrimoniale di comunione.
L’unica ipotesi eventualmente rilevante è quella della revoca per ingratitudine, che il donante può esercitare se chi ha ricevuto la donazione - presumibilmente l’altro coniuge rispetto al donatario con cui il donante ha rapporti di parentela o altri legami - ha attuato comportamenti gravi. Bisogna ricordarsi che si prende in considerazione il comportamento del donatario nei confronti del donante e anche dei suoi familiari più stretti, pertanto in alcuni casi anche i problemi coniugali possono interessare.
Il semplice addebito della separazione non giustifica tuttavia la revoca della donazione, che richiede azioni apertamente disdicevoli e disonorevoli caratterizzati da gravità non indifferente.
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Si può revocare la donazione?
Se invece la donazione è esclusa dalla comunione dei beni, come è previsto dalla legge e dunque accade nella maggior parte dei casi, divorzio e separazione non operano invece alcun cambiamento. Chi vuole effettuare una donazione nei confronti di due coniugi, ma intende in qualche modo tutelare il proprio familiare, può anche considerare l’idea di una donazione modale. Quest’ultima si caratterizza appunto da una condizione, un obbligo per chi riceve il bene, che in caso di inadempimento può consentire la risoluzione del contratto. Per giungere a questo risultato, tuttavia, sarà necessario specificare tale possibilità nel contratto di donazione.
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