Ecco come si divide l’eredità se il defunto era in regime di separazione dei beni con il coniuge superstite.
La divisione dell’eredità avviene secondo le disposizioni testamentarie del defunto oppure secondo le regole della successione legittima, stabilite dal Codice civile. Da questo punto di vista non c’è alcun cambiamento per il coniuge superstite in regime di separazione dei beni, che peraltro ha sempre diritto alla quota di legittima fissata dalla legge.
Per gli altri eredi, però, conoscere il regime patrimoniale stabilito dai coniugi è un dato fondamentale per scoprire cosa comprende il patrimonio ereditario e di conseguenza che cosa spetta loro, sempre in proporzione della propria quota. Nell’immaginario collettivo, infatti, è facile considerare una persona proprietaria di un bene senza troppe considerazioni legali.
Sotto questo profilo, però, per gli eredi diversi dal marito o dalla moglie il regime della separazione offre possibilità più convenienti. Ribadiamo che dal punto di vista legale non ci sono differenti regole sulla divisione ereditaria, semplicemente in caso di separazione è più frequente che gli eredi abbiano un’idea del patrimonio ereditario corrispondente alla realtà. Anche lo stesso coniuge superstite deve considerare il regime patrimoniale per capire cosa gli spetta con l’eredità e cosa è invece escluso.
Eredità in caso di separazione dei beni
La separazione dei beni comporta una netta scissione tra il patrimonio di ogni coniuge, con la sola eccezione per gli acquisti effettuati in comproprietà per espresso accordo coniugale o eventuali donazioni. Tutto ciò che è stato acquistato dal defunto rientra quindi nell’asse ereditario, indipendentemente dal fatto che fosse utilizzato o gestito in modo condiviso dai coniugi, come spesso accade nel matrimonio.
Ciò riguarda tutti i beni appartenenti al coniuge defunto, a patto che ne abbia mantenuto il diritto di proprietà. Il marito potrebbe aver donato l’acquisto alla moglie (o viceversa) senza che gli altri eredi conoscano la variazione di proprietà, per esempio. In questi casi i beni appartengono all’altro coniuge e non confluiscono nella massa ereditaria, anche se le donazioni potrebbero essere considerate in caso di violazione della quote legittime spettanti ai figli.
Differenze con la comunione dei beni
La comunione dei beni è il regime legale e prevede sostanzialmente che tutti gli acquisti effettuati dai coniugi durante il matrimonio, anche separatamente, siano in comproprietà equa tra i due, fatta eccezione per beni strettamente personali (per esempio necessari all’attività professionale).
Di conseguenza, il coniuge superstite possiede già una quota di proprietà corrispondente al 50% su tutti i beni acquistati dall’altro coniuge durante il matrimonio. Le quote ereditarie sono quindi calcolate sul restante 50%, compresa quella del coniuge, che vede accrescere la propria porzione. Per questo motivo la comunione dei beni appare come meno vantaggiosa per gli altri eredi, anche se naturalmente le quote restano sempre le stesse.
Successione con la separazione dei beni
La divisione dell’eredità in caso di separazione dei beni dipende dal fatto che il defunto abbia redatto o meno il testamento e che siano presenti dei figli. Valgono le stesse regole anche in caso di separazione coniugale, a meno che il coniuge superstite non abbia subito l’addebito, perdendo così i diritti successori (salvo diversa indicazione testamentaria).
Quando c’è il testamento, il coniuge defunto può disporre liberamente del proprio patrimonio, fatta eccezione della quota legittima: la parte di patrimonio indisponibile, riservata per legge al coniuge, ai figli o ai genitori. In virtù della quota legittima, anche se il coniuge superstite non viene indicato dal testamento come erede, può rivendicare quanto gli spetta per legge.
Viceversa, quando non c’è testamento, la divisione dell’eredità in regime di separazione dei beni deve rispettare le regole stabilite dal Codice civile, ovvero:
- in presenza del coniuge e dei discendenti (figli legittimi e naturali), al primo tocca la metà dell’eredità, in concorso con un solo figlio, ovvero di un terzo se i figli sono due o più, ai quali spettano invece i due terzi, suddivisi in parti uguali;
- in presenza del coniuge, degli ascendenti e/o dei collaterali (fratelli, sorelle), ma non dei discendenti, al primo toccano i due terzi dell’eredità, mentre agli altri un terzo, da suddividere in parti uguali, salvo il diritto degli ascendenti ad un quarto dell’eredità (ex articolo 544 del Codice Civile);
- in presenza del solo il coniuge ma non discendenti, ascendenti o collaterali del de cuius, al primo va l’intera eredità;
- in presenza dei soli discendenti, ma non del coniuge, ai figli va devoluta l’intera eredità in parti uguali;
- quando non c’è né il coniuge né i discendenti, ma solo gli ascendenti e i collaterali, l’intera eredità va suddivisa tra questi ultimi in parti uguali;
- in assenza di coniuge, figli, ascendenti e/o collaterali, sono chiamati a succedere al de cuius i parenti fino al sesto grado;
- se il de cuius non ha congiunti, parenti prossimi o remoti, o nessuno di loro gli è sopravvissuto, e non perviene un testamento, l’eredità viene devoluta allo Stato.
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