Il testamento, come stabilito dall’articolo 57 del Codice Civile, è un “atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse,”
Il testamento quindi è quell’atto giuridico unilaterale con il quale viene attribuita rilevanza alla volontà del de cuius (dal latino “is de cuius hereditate agitur” ovvero “colui della cui eredità si tratta”) che può decidere come distribuire i propri beni una volta che avrà smesso di vivere.
Il testamento quindi è un atto:
- unilaterale;
- mortis causa;
- di natura personale.
È l’unico strumento possibile, anche se ce ne sono diversi tipi, per decidere come disporre dei propri beni, patrimoniali e non, dopo la morte e per questo la legge ne garantisce due prerogative:
- libertà: il de cuius è libero di decidere a chi dare i propri beni. Tuttavia, questa libertà è solo parziale in presenza di parenti stretti;
- revocabile: il testamento può essere modificato o annullato in qualsiasi momento, per questo motivo qualsiasi clausola che prevede il contrario è da considerarsi nulla.
Ci sono diverse tipologie di testamento:
- Testamento olografo: scritto di proprio pugno, deve essere datato e firmato;
- Testamento pubblico: la redazione va fatta dal notaio e in presenza di due testimoni;
- Testamento segreto: il notaio riceve il documento in presenza dei testimoni, ma entrambi ne ignorano il contenuto.
- Testamenti speciali: utilizzati nei casi specifici per i quali non è possibile redigere un testamento ordinario.
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