Come si riflette la nomina dell’amministratore di sostegno sulla capacità di fare testamento: quando non è possibile e quando le disposizioni sono valide.
L’amministratore di sostegno è una figura professionale fondamentale per tutelare le persone che non sono completamente autosufficienti dal punto di vista fisico e/o psichico. L’amministratore ha infatti il compito di assistere il soggetto, per l’appunto fornire sostegno, nel compimento degli atti necessari a curare i propri interessi. Proprio per questo motivo, l’amministratore non prende decisioni unilateralmente e non agisce per conto del soggetto tutelato.
Al contrario, è compito dell’amministratore fornire assistenza e accertarsi che il soggetto sottoposto a questa misura riesca a far valere la propria volontà nel migliore dei modi, evitando pregiudizi per il proprio patrimonio. L’amministrazione di sostegno è quindi un istituto ben distinto dalla tutela, nella quale il tutore si sostituisce in tutto e per tutto al soggetto, chiaramente vincolato ad agire negli interessi dello stesso.
La nomina dell’amministratore si pone come soluzione intermedia al fine di preservare i diritti dei soggetti con capacità limitata ma solo parzialmente, senza togliere loro qualsiasi forma di autonomia decisionale. Anche per questo, l’amministrazione di sostegno può essere soltanto provvisoria, per esempio nei casi di tossicodipendenza. Il presupposto è comunque quello di un’impossibilità nel compimento di atti giuridicamente rilevanti, parziale ma comunque esistente. Il soggetto sottoposto all’amministrazione di sostegno è così soggetto ad alcuni limiti. È quindi più che lecito il dubbio sulla sua capacità di fare testamento.
Chi ha l’amministratore di sostegno può fare testamento?
È perfettamente comprensibile avere dei dubbi sulla capacità di fare testamento da parte del soggetto sottoposto all’amministrazione di sostegno. Le disposizioni testamentarie richiedono infatti la capacità di intendere e di volere del testatore, risultando altrimenti invalide. Di fatto, le aule dei tribunali hanno visto in numerose occasioni questo problema, costruendo ad oggi un orientamento giurisprudenziale piuttosto consolidato sul tema. La risposta sintetica è che chi ha l’amministratore di sostegno può far testamento in modo del tutto valido, anche se esistono delle eccezioni.
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Fino a che età si può fare testamento
Il motivo è da ricercare direttamente nella regolamentazione dell’amministrazione di sostegno. L’articolo 409 del Codice civile, in particolare, dispone la piena capacità del cittadino nel compimento degli atti giuridici non diversamente regolamentati dal decreto del tribunale. tutto dipende, infatti, dalla nomina dell’amministratore e dalle condizioni formulate dal giudice a seconda delle circostanze e delle specifiche necessità del caso.
Il giudice può quindi impedire l’esecuzione di alcuni atti o comunque subordinarli all’assistenza o alla rappresentanza dell’amministratore di sostegno. Si tratta di circostanze eccezionali, proprio perché nel soggetto che ha un amministratore di sostegno la capacità di agire non è compromessa. Altrimenti, sarebbe necessario ricorrere all’inabilitazione o all’interdizione.
Per quanto riguarda il caso specifico del testamento, tuttavia, non è possibile condizionare la validità delle disposizioni all’assistenza dell’amministratore di sostegno. La legge considera il testamento un atto strettamente personale, che peraltro deve essere redatto secondo alcune regole precise, pertanto non può essere affidato ad altri soggetti. Se lo ritiene necessario, tuttavia, il giudice può impedire al soggetto di fare testamento, con una limitazione generale. Soltanto in questo caso, molto raro peraltro, non è valido il testamento di chi ha l’amministratore di sostegno.
Questo principio è stato confermato in più occasioni anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui non è possibile desumere l’incapacità di testare dalla sola amministrazione di sostegno. Il provvedimento deve invece essere assunto dal giudice tenendo conto della specifica situazione dell’interessato, quindi ovviamente in base agli esiti degli accertamenti medico-sanitari.
Di fatto, la giurisprudenza ritiene il testamento redatto dal soggetto inabilitato valido in tutto e per tutto, a differenza di chi è stato dichiarato interdetto. Ovviamente, bisogna sempre tenere conto della possibile perdita di fatto della capacità di intendere e di volere, che non dipende dal pregresso accertamento giudiziale e può essere anche solo passeggera. Si pensi, per esempio, alla scrittura del testamento sotto l’effetto di alcol, stupefacenti o forti medicinali. In questi casi, le disposizioni sono annullabili, indipendentemente dal tipo di tutela preventivamente disposto dal giudice.
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