Con eredità si intende si intende il patrimonio di una persona fisica che alla sua morte passa nelle titolarità giuridica di un altro soggetto per successione a causa di morte. In Italia l’acquisto dell’eredità si ha tramite l’accettazione, con la quale il patrimonio del de cuius (dal latino “is de cuius hereditate agitur” ovvero “colui della cui eredità si tratta”) si trasferisce ai successori.
Il patrimonio, può essere trasferito per legge, e in questo caso si parla di successione legittima, o per testamento (successione testamentaria).
Il diritto di accettare l’eredità segue delle particolari regole:
- si prescrive in 10 anni;
- non può essere parziale;
- è irrevocabile e retroattiva al momento di apertura della successione;
- può essere espressa, se risulta tramite dichiarazione, o tacita, nel caso in cui l’erede segua un comportamento che determina necessariamente la volontà di accettare (ad esempio, chi eredita una casa e ci si trasferisce).
Il chiamato all’eredità ha di fronte a sé tre possibilità:
- accettare l’eredità;
- accettare l’eredità con beneficio d’inventario, il che significa che non si ha la confusione del patrimonio ereditato con il proprio e quindi si risponde dei debiti ereditari solo con il patrimonio del de cuius;
- fare la rinuncia all’eredità.
A differenza dell’accettazione dell’eredità, la rinuncia non è irrevocabile, a meno che non sia trascorso il termine di prescrizione di 10 anni.