Ecco cosa comporta aver ricevuto delle donazioni, tutto ciò che c’è da sapere sulla rinuncia all’eredità e la restituzione dei beni.
La stretta correlazione tra le donazioni e l’eredità è spesso fonte di preoccupazione per chi ha ricevuto regali da una persona che ha lasciato molti debiti. Se ciò pregiudicasse la possibilità di rinunciare all’eredità, infatti, il donatario dovrebbe rispondere dei debiti ereditari o sarebbe costretto alla restituzione della donazione. Questi sono i crucci più comuni, ma fortunatamente non funziona proprio in questo modo. Ecco cosa stabilisce la legge.
L’accettazione tacita dell’eredità
Secondo la legge, chi viene chiamato all’eredità (dal testamento o dalle norme successorie) può scegliere di rinunciare o accettare l’eredità. In quest’ultimo caso non è necessario compiere particolari adempimenti formali, essendo prevista l’accettazione tacita. Senza alcuna dichiarazione espressa si considera accettata l’eredità, in forza dei comportamenti del soggetto. Deve trattarsi di azioni che presumono proprio lo status giuridico di erede e che altrimenti non avrebbero motivo, né modo, di essere compiute.
Per esempio, informarsi sul patrimonio ereditario non costituisce accettazione tacita dell’eredità, proprio perché bisogna avere tutti i dati a disposizione per scegliere in maniera consapevole. Trattenere i beni del defunto o addirittura venderli può invece rappresentare un’accettazione tacita, come anche il prelievo dal conto corrente del defunto. È molto importante capire quali atti rappresentano l’accettazione, considerando che quest’ultima non è né revocabile né modificabile. L’accettazione tacita è infatti sempre pura e semplice, ciò significa che non può essere sottoposta a beneficio d’inventario: il patrimonio ereditario e personale dell’erede sono parimenti aggredibili dai creditori del defunto. La rinuncia, al contrario, è revocabile. Di conseguenza chi compie l’accettazione tacita in seguito alla rinuncia si ritrova erede e responsabile pro-quota dei debiti ereditari.
Ricevere donazioni impedisce di rinunciare all’eredità?
Sapendo che le donazioni possono essere calcolate nella determinazione del patrimonio ereditario e anche impugnate dagli eredi è normale preoccuparsi della possibilità di rinunciare all’eredità. Non bisogna tuttavia confondere i due aspetti, che restano comunque definiti e ben separati. Chi ha ricevuto una donazione, che è un atto tra vivi, non ha in alcun modo accettato l’eredità, nemmeno tacitamente, limitandosi a ottenere un vero e proprio regalo.
Nel caso in cui le persone che hanno ricevuto donazioni del defunto siano anche chiamate all’eredità, quindi, hanno comunque la possibilità di rinunciare. Anche perché la rinuncia all’eredità, come pure l’accettazione, possono avvenire validamente soltanto in seguito alla morte del de cuius. Di conseguenza, nessun atto avvenuto quando il soggetto era in vita può influire sull’accettazione o la rinuncia della quota ereditaria. Per questa ragione anche chi ha ricevuto delle donazioni può rinunciare all’eredità (purché non abbia accettato tacitamente in altro modo) o accettare con beneficio d’inventario tutelando i propri beni personali.
Se rinuncio all’eredità devo restituire le donazioni?
Anche sapendo che le donazioni non impediscono la rinuncia all’eredità molti chiamati all’eredità sono piuttosto reticenti all’idea di rinunciare, timorosi di dover così restituire i beni ricevuti (o il loro ammontare in denaro). In realtà, non esiste questa correlazione automatica tra la rinuncia e la restituzione delle donazioni. Queste ultime devono essere considerate in tutto e per tutto atti indipendenti dall’eredità, con unica eccezione per le quote di legittima spettanti ad alcuni eredi.
Questi ultimi, che prendono appunto il nome di legittimari, possono impugnare la donazione per il ripristino della quota ereditaria garantita loro dalla legge. A tal proposito, dovranno però dimostrare che la donazione ha diminuito la quota di legittima loro spettante. In questo caso, il donatario sarà chiamato a restituire agli eredi quanto necessario a ripristinare la quota di legittima, sempre che sia accertata la lesione e nei limiti della stessa. Nessun altro al di fuori dei legittimari può impugnare la donazione riguardo all’eredità. Questo è l’unico caso in cui il bene (o il suo valore) deve essere restituito agli eredi in tutto o in parte, posto che non configura comunque accettazione dell’eredità.
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