Eredità ai minori, cosa succede se non si fa l’inventario?

Ilena D’Errico

6 Gennaio 2025 - 23:47

Ecco cosa succede se non si fa l’inventario dopo l’accettazione dell’eredità per i minorenni.

Eredità ai minori, cosa succede se non si fa l’inventario?

La legge cerca con impegno di tutelare i cittadini più fragili e di preservare i loro interessi. Per questa ragione quando soggetti incapaci, per esempio minorenni, sono chiamati all’eredità ci sono particolari disposizioni da seguire. Come molti sanno l’eredità potrebbe infatti essere gravosa, soprattutto se il defunto aveva molti debiti che rischiano di ripercuotersi sull’erede. Per questa ragione l’accettazione deve essere dapprima autorizzata dal giudice tutelare e poi perfezionata dai genitori o tutori, ma in ogni caso subordinata al beneficio d’inventario.

L’accettazione con beneficio d’inventario si distingue dall’accettazione pura e semplice perché consente di preservare la distinzione tra il patrimonio personale dell’erede e quello ricevuto in eredità, una volta appartenuto al defunto. In questo modo, non c’è rischio che i debiti ereditari ricadano sui beni dell’erede, limitando l’azione dei creditori a quanto proveniente dal patrimonio ereditario.

Si tratta di una soluzione molto utile quando i debiti sono inferiori ai crediti ereditari ma si vuole comunque evitare ogni rischio e in particolar modo quando non si è certi della composizione del patrimonio ereditario. L’opportunità dell’accettazione viene comunque rimessa al giudice tutelare per evitare ai minorenni disagi, ma il beneficio d’inventario rappresenta una precauzione aggiuntiva che evita conseguenze spiacevoli. Come si può evincere, l’atto di accettazione deve quindi essere seguito dalla redazione dell’inventario. Cosa succede se questo non viene compiuto è un argomento ignoto per molti cittadini, affrontato da una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Cosa succede se non si fa l’inventario

Secondo la legge, ci sono 10 anni di tempo per accettare l’eredità. Quando il chiamato si trova in possesso dei beni ereditari, tuttavia, è tenuto a eseguire l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione (che quasi sempre coincide con la morte del defunto). Questo termine può essere prorogato dal giudice su richiesta motivata, per esempio nel caso in cui ci siano stati impedimenti nell’ultimazione della procedura.

Dalla fine dell’inventario ci sono poi 40 giorni di tempo per accettare, o meglio entro questo termine l’erede - o chi per lui - può ancora rifiutare l’eredità o accettare con beneficio d’inventario. Trascorsi i 40 giorni senza alcuna dichiarazione, invece, l’erede viene considerato puro e semplice: il suo patrimonio individuale e quello ereditario sono fusi, parimenti aggredibili dai creditori del defunto.

Quando il chiamato all’eredità non possiede beni del defunto può quindi accettare con beneficio d’inventario entro 10 anni, a meno che il giudice abbia imposto un termine inferiore in caso di necessità particolari. In quest’ultimo caso tutti gli adempimenti devono essere compiuti per tempo. Attenzione, tuttavia, che una volta resa l’accettazione l’inventario deve essere eseguito entro 3 mesi dalla dichiarazione. Anche in questo caso, il giudice può ammettere una proroga su richiesta.

Quando viene compiuto prima l’inventario, invece, ci sono poi 40 giorni per l’accettazione oltre i quali si perde il diritto successorio. Regole generali che trovano eccezione nel caso dei minorenni, come anche per interdetti e inabilitati. Questi ultimi hanno infatti un anno di tempo dalla cessazione della minore età, dell’intedizione o dell’inabilitazione per redigere l’inventario. Per chi accetta l’eredità da minorenne, ciò significa che l’inventario può essere compiuto fino al 19° anno di età dell’erede. Passato questo termine senza proroghe del giudice, decisamente improbabili viste le larghe tempistiche, si diventa eredi puri e semplici.

L’accettazione dell’eredità resta infatti valida in tutto e per tutto, prevedendo il beneficio d’inventario. La mancata esecuzione dello stesso attribuibile all’erede, vista la cessazione dello stato di incapacità, comporta tuttavia la perdita del beneficio. In altre parole, si dovrà rispondere di eventuali debiti ereditari anche con i propri beni personali. La Cassazione ha confermato questo principio con la sentenza n. 31310/2024, affermando che:

La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.

L’accettazione dell’eredità priva di beneficio d’inventario, invece, non è valida, trattandosi di un requisito espressamente previsto dalla legge per tutelare i soggetti incapaci.

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