Si può impugnare il testamento dopo averlo accettato?

Ilena D’Errico

1 Settembre 2024 - 23:33

Secondo la legge, è possibile impugnare il testamento dopo l’accettazione dell’eredità, ma ci sono alcune informazioni importanti da conoscere.

Si può impugnare il testamento dopo averlo accettato?

Le persone indicate nel testamento non diventano in automatico eredi del patrimonio del defunto, ma devono prima accettare l’eredità. Questo adempimento può avvenire attraverso una dichiarazione formale, necessaria ad esempio per avvalersi del beneficio d’inventario, ma anche in modo tacito. I comportamenti concludenti dei chiamati all’eredità configurano una piena accettazione a tutti gli effetti, conferendo loro lo status di eredi e pregiudicando la possibilità di rinunciare.

Anche per questo motivo accade che soltanto dopo l’accettazione gli eredi si accorgano di alcune anomalie nelle disposizioni testamentarie del defunto. Può trattarsi di veri e propri errori, ma anche di sospetti circa l’effettiva volontà del testatore o di violazioni delle quote di legittima stabilite dalla legge. In questi casi, i soggetti interessati hanno diritto ad agire in giudizio per ottenere una verifica delle disposizioni ed eventualmente il loro annullamento in favore di un altro testamento o della successione legittima.

Ecco che molti eredi si chiedono se sia possibile impugnare il testamento anche dopo averlo accettato o se questo imponga di assecondare le disposizioni indipendentemente da eventuali errori. È un dubbio del tutto comprensibile, anche perché non sempre l’accettazione avviene in maniera tacita (potenzialmente contestabile), ma di sovente dinanzi al notaio contestualmente alla lettura delle disposizioni. Ecco cosa prevede la legge in proposito.

Si può impugnare un testamento dopo averlo accettato?

Non è facile districarsi nella normativa successoria, soprattutto in momenti delicati come quelli che seguono un lutto. Di conseguenza tanti eredi vanno nel panico quando apprendono di elementi che potrebbero dare adito all’impugnazione del testamento ma hanno già accettato l’eredità. In realtà, questo presupposto è del tutto errato. Non soltanto è possibile impugnare un testamento dopo averlo accettato, ma è addirittura impossibile fare diversamente.

Chi non ha accettato l’eredità non può impugnare il testamento in sede giudiziale o comunque il suo ricorso al tribunale configurerebbe l’accettazione tacita dell’eredità. Questo perché la legge riserva la possibilità di impugnare un testamento esclusivamente ai soggetti che potrebbero trarre un beneficio dall’accertamento giudiziale.

Soltanto gli eredi possono trarre un vantaggio dall’annullamento delle disposizioni testamentarie, che non ha invece alcun riflesso sulle persone estranee all’eredità, a meno che non si tratti di eredi legittimari a cui è stata negata o ridotta la quota garantita dalla legge.

I figli, per esempio, che sono stati esclusi dal testamento possono proporre una causa civile per la lesione della legittima, al fine di ottenere la propria quota ereditaria. Inequivocabilmente, i legittimari si pongono come eredi. La legge richiede, infatti, che ci sia un interesse concreto ottenibile con l’impugnazione.

È poi bene precisare che l’accettazione (irrevocabile) si riferisce alla qualifica di erede e non al testamento o alle particolari disposizioni in esso contenute. Oltretutto, non è possibile rinunciare o accettare l’eredità in modo parziale o ponendo delle condizioni. Per questo motivo, l’accettazione non impedisce affatto di impugnare il testamento.

Quando non si può impugnare il testamento accettato

Nonostante la legge non impedisca di impugnare il testamento dopo aver accettato l’eredità, ci sono delle situazioni in cui gli eredi perdono la possibilità di esercitare questa azione. In particolare, la nullità del testamento non può essere fatta valere se le disposizioni sono state già attuate o confermate da chi ne conosceva la causa.

Oltretutto, bisogna rispettare il termine di prescrizione di 5 anni dall’accettazione dell’eredità per l’annullabilità del testamento, mentre la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento (salvo esecuzione delle disposizioni).

Quanto detto non si applica alle azioni per riduzione o lesione della legittima, esercitabili dai soli eredi legittimari entro 10 anni dall’apertura della successione (o dall’accettazione dei chiamati per i testamenti). Questo perché i legittimari non possono fare alcuna azione che implichi la rinuncia a esercitare il proprio diritto.

La decorrenza dei termini di prescrizione può variare a seconda della causa di nullità o annullabilità, per cui si rimanda alla nostra guida.

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