Separazione giudiziale: come funziona, requisiti e ricorso

Simone Micocci

23 Maggio 2017 - 10:08

Separazione giudiziale: quando si può fare ricorso? Di seguito il modulo da scaricare e tutte le informazioni su cos’è e su come funziona la separazione giudiziale.

Separazione giudiziale: come funziona, requisiti e ricorso

La separazione è l’atto con cui i coniugi sospendono gli effetti del vincolo matrimoniale in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

La separazione, che può essere di consensuale o giudiziale, quindi, non mette fine al rapporto matrimoniale ma incide solamente su alcuni diritti e doveri che ne derivano.

Ad esempio, in caso di separazione i coniugi non sono dovuti a rispettare i doveri di coabitazione e fedeltà, mentre non viene meno l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge più debole.

Anche l’obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli vale per ogni coniuge nonostante il matrimonio sia in fase di separazione.

Come anticipato, abbiamo tre tipi di separazione:

  • separazione consensuale: se tra i coniugi c’è accordo sulle condizioni della separazione;
  • separazione giudiziale: se tra i coniugi non c’è accordo;
  • separazione di fatto: si tratta dell’interruzione della vita coniugale “voluta ed attuata dalle parti” non per cause a loro indipendenti ma sulla base di un accordo informale tra i coniugi. Questo tipo di separazione non determina conseguenze giuridiche automatiche.

Quindi, la separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché in quest’ultima i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia sul come gestire l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e tutte le questioni di tipo economico.

Qui vi andremo a spiegare nel dettaglio cosa significa e come funziona la separazione giudiziale.

Cos’è la separazione giudiziale?

La separazione giudiziale è un procedimento attraverso il quale uno solo dei coniugi, o ciascuno di essi mediante proprio ricorso autonomo, chiede al Tribunale competente di emettere una sentenza di separazione che regoli i rapporti patrimoniali tra i coniugi e riguardo ai figli.

Il giudizio di separazione giudiziale può essere richiesto da uno solo dei coniugi, quando si verificano, sia pure indipendentemente dalla volontà dei coniugi stessi, dei fatti che rendono la prosecuzione della convivenza intollerabile (per entrambi o per uno solo di essi) o che sono tali da arrecare un grave pregiudizio alla prole.

Quindi, la separazione giudiziale è una causa che si conclude con una sentenza con la quale il giudice definisce gli effetti della sospensione del vincolo matrimoniale, come ad esempio a chi affidare la casa coniugale o come gestire l’affidamento dei figli.

È bene specificare che la separazione giudiziale in ogni momento si può trasformare in consensuale.

Requisiti per la separazione giudiziale

Nel testo originale del Codice Civile, la separazione era consentita solo in presenza di una colpa attribuibile ad uno dei coniugi.

La riforma del diritto di famiglia del 1975, però, ha aumentato i presupposti per richiedere la separazione.

Nel dettaglio, la separazione è consentita in presenza di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” (articolo 151, comma I, Codice Civile).

I presupposti per la separazione, quindi, sono due: intollerabilità della convivenza e pregiudizio nell’educazione della prole. Ecco nel dettaglio cosa si intende con questi due termini.

Intollerabilità della convivenza

L’intollerabilità della convivenza si verifica quando l’unione dei coniugi viene meno; questo può derivare dalla mera disaffezione e dal distacco spirituale anche di una sola delle parti.

Qualora vengano invece violati degli obblighi coniugali si potrà assistere al verificarsi delle seguenti situazioni:

  • infedeltà;
  • violazione del dovere di assistenza morale e materiale;
  • violazione del dovere di collaborazione per soddisfare gli interessi della famiglia attraverso le proprie risorse o capacità lavorative;
  • venir meno della coabitazione.

Si può constatare come tale condizione di intollerabilità consegua ad un susseguirsi di comportamenti che dovranno essere valutati nel loro complesso, nell’ambito delle dinamiche familiari.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n°7148 del 1992 ha stabilito che per esserci intollerabilità della convivenza, è sufficiente che uno dei due coniugi si trovi nella “condizione di disaffezione e di distacco spirituale”. Non è necessaria quindi la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi.

Pregiudizio all’educazione della prole

Per quanto concerne il pregiudizio arrecato alla prole, si fa riferimento alla compromissione della salute fisica o psichica che può derivare dal comportamento di uno dei due coniugi, tale da legittimare la domanda di separazione da parte dell’altro.

Il pregiudizio può conseguire, per fare un esempio, dalla violazione del dovere di mantenimento, di assistenza, o dipendere dalla violenza sulla persona o sulle cose, a da comportamenti minacciosi messi in atto da uno dei genitori.

Effetti della separazione giudiziale

Gli effetti della separazione sono gli stessi, sia che si tratti di quella consensuale che giudiziale. come anticipato, con la separazione cessano l’obbligo di convivenza, di assistenza e di fedeltà.

Fino a quando il vincolo matrimoniale non si scioglie, ad esempio in seguito al divorzio breve, per i coniugi continuano a sussistere determinati doveri. Ad esempio, come confermato da una recente sentenza della Cassazione sul caso Berlusconi-Lario, il coniuge economicamente debole ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento.

Per i figli, sia in caso di divorzio che di separazione, i doveri per i coniugi non cambiano. Nel dettaglio, i figli hanno diritto a mantenere un rapporto “equilibrato” e “continuativo” con entrambi i genitori. Tutelato anche il loro diritto a conservare rapporti “significativi” con gli ascendenti e con i parenti.

Invariati anche i diritti di successione, a meno che alla separazione giudiziale non segua una sentenza di divorzio. Il diritto di successione viene meno in seguito ad una separazione con addebito.

Con la separazione si scioglie la comunione dei beni (qualora i coniugi non abbiano optato per la separazione). In caso di decesso di uno dei coniugi nel periodo di separazione, invece, il superstite ha comunque diritto alla pensione di reversibilità, al TFR e all’indennità di mancato preavviso.

Infine, con la sentenza di separazione giudiziale il giudice può vietare l’uso del cognome del marito alla moglie, se da tale comportamento ne derivi un pregiudizio per lo stesso.

L’addebito della separazione

Qualora l’unione familiare sia venuta meno per comportamento di uno dei due coniugi contrario ai doveri del matrimonio, il giudice, qualora gli sia richiesto, può stabilire a chi sia addebitabile la separazione.

La dichiarazione di addebito ha degli effetti sostanziali, in quanto pregiudica il diritto al mantenimento, pur restando salvo, in presenza dei necessari presupposti, quello agli alimenti. Inoltre vengono limitati i diritti di successione nei confronti dell’altro coniuge.

La domanda di separazione

La separazione dei coniugi non incide sul vincolo costituito con il matrimonio, nel senso che non ne determina lo scioglimento, bensì la sospensione di alcuni effetti.

Il giudizio di separazione si instaura mediante ricorso che deve essere presentato in tribunale; successivamente il presidente del tribunale provvederà ad effettuare un tentativo di conciliazione, in mancanza della quale, il giudizio prosegue dinanzi al giudice competente ad istruire la causa.

Nella prima udienza per la causa di separazione giudiziale, i coniugi sono obbligati a comparire personalmente davanti al Presidente del Tribunale, assistiti da un avvocato.

Nel caso in cui una delle parti non si presenta, le conseguenze sono:

  • la domanda di separazione non ha effetto: se a mancare è la parte ricorrente;
  • fissata una nuova udienza: se a mancare è la parte convenuta.

Una volta accertata la mancanza di volontà alla conciliazione, il giudice valuta se adottare dei provvedimenti necessari per la tutela del coniuge debole e dei figli.

Successivamente nomina un giudice istruttore e fissa udienza di comparizione delle parti. A questo punto il procedimento si svolge come fosse un rito ordinario, al quale segue un provvedimento a forma di sentenza.

Lo stato di separazione giudiziale o consensuale cessa, senza bisogno di alcun provvedimento del giudice, per volontà anche tacita dei coniugi che riprendono a convivere (riconciliazione).

Domanda ricorso separazione giudiziale
Clicca qui per scaricare il modello della domanda per fare ricorso al giudice per la separazione giudiziale.

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