Spesometro 2016: dopo la miniproroga in extremisi per i contribuenti IVA mensili, la scadenza è unificata al 20 aprile (sia per i mensili che per i trimestrali). Ecco soggetti obbligati, modello da utilizzare ed operazioni da indicare.
Spesometro 2016: dopo l’ennesima proroga in extremis, la scadenza dello spesometro è stata unificata al 20 aprile 2016, sia per i contribuenti IVA mensili che per i contribuenti IVA trimestrali.
Certo, la logica del Fisco è anche in questo caso poco chiara. Perché prevedere inizialmente dieci giorni di distanza tra una scadenza identica solo perché i contribuenti considerati hanno un diverso regime di liquidazione IVA? E ancora: perché prorogare solo la scadenza dello spesometro 2016 per i mensili e non anche quella dei contribuenti IVA trimestrali?
In ogni caso, riepiloghiamo quali sono le regole principali per adempiere allo spesometro 2016.
Ecco soggetti obbligati, modello, comunicazione e operazioni da indicare nello spesometro 2016.
Spesometro 2016: operazioni rilevanti
Vanno considerate come operazioni rilevanti ai fini IVA:
- tutte le operazioni soggette obbligatoriamente a fattura, senza alcun limite di importo;
- le operazioni in cui è stata richiesta la fattura dal cliente, unitamente allo scontrino fiscale; le operazioni, non soggette a fattura, di importo uguale o superiore ad Euro 3.600 (compresa IVA).
Dal momento che il discrimine per comprendere quali sono le operazioni da comunicare è proprio l’emissione della fattura, occorre ricordare che anche i professionisti devono comunicare le fatture da loro emesse, anche se di importo ridotto e senza considerare il trattamento IVA della singola operazione.
Spesometro 2016: contribuenti interessati ed esclusi
Sono obbligati alla compilazione e all’invio della Comunicazione Polivalente tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, ovvero, in altri termini:
- i contribuenti in regime di contabilità semplificata (sia imprese che commercianti che professionisti), in particolare i medici;
- enti non commerciali, per le sole fatture emesse nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola;
- contribuenti non residenti in Italia che hanno un’organizzazione stabile in Italia e che operano in questo Paese sia direttamente che tramite un rappresentante fiscale;
- contribuenti che sono dispensati dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti;
- contribuenti che applicano il regime agevolato (ex L. 388/2000) per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo;
Salvo novità last minute rimangono esclusi dalla presentazione dello spesometro 2016:
- i contribuenti in regime dei minimi che non addebitano Iva in fattura;
- gli enti non commerciali senza Partita IVA che, pertanto si configurano come soggetti non passivi di Iva;
- gli stessi enti titolari di partita Iva, per gli acquisti o le cessioni estranei alla sfera commerciale;
Spesometro 2016: compilazione analitica e aggregata
La Comunicazione Polivalente utile alla presentazione dello spesometro può essere compilata:
- in forma analitica, ossia fattura per fattura. In questo caso le fatture emesse vengono indicate nel quadro FE e le fatture ricevute vengono indicate nel quadro FR; si tiene in considerazione il momento della registrazione (e solo se questo risulta mancante si indica il momento in cui sono state effettuate le operazioni) e si indicano anche le note di variazione emesse e ricevute, rispettivamente nei quadri NE e NR;
- in forma aggregata, ovvero indicando i totali annuali, per ogni cliente e per ogni fornitore. In questo caso le operazioni documentate da fattura devono essere inserite nel quadro FA mentre quelle senza fattura nel quadro SA; le note di variazione emesse o ricevute devono essere ritenute elementi autonomi, da non sommare; in questo caso si considera la data di emissione (o di ricezione) del documento.
Le due modalità sono alternative, quindi non possono essere utilizzate contemporaneamente nella stessa Comunicazione.
Spesometro 2016: operazioni da indicare e da escludere
Vanno inserite ed elencate nello spesometro 2016 le seguenti operazioni:
- operazioni soggette all’imposizione di IVA, a prescindere dall’aliquota;
- operazioni non soggette all’imposizione di IVA, come, ad esempio, le cessioni ad esportatori abituali;
- operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
- servizi internazionali;
- classificabili come triangolazioni comunitarie;
- operazioni esenti da IVA;
- che rigurardano gli gli acquisti da San Marino, assoggettate quindi ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;
- soggette al regime speciale del margine, relativamente alla sola parte che costituisce la base imponibile Iva ;
- soggette al regime del reverse charge: a tal proposito si ricorda di barrare l’apposita casella 6 denominata “Operazioni in in reverse charge”, nel Quadro FR;
- non soggette a Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma comunque assoggettate all’obbligo di fatturazione;
- considerabili come cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa;
- che si configurano come destinazione di beni a finalità estranee all’impresa;
- che riguardano le fatture emesse su richiesta del cliente;
Sono, invece, escluse dall’obbligo di essere comunicate nella Comunicazione polivalente, operazioni quali:
- le importazioni (già indicate nella bolletta doganale);
- gli acquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura;
- le esportazioni dirette di cui all’art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
- le operazioni di cessione di un bene o di acquisto di un bene in ambito comunitario (modello Intrastat);
- le operazioni con paesi Black List, gia’ comunicate nel 2014: a tal proposito occorre ricordare che le operazioni inferiori ai 500 euo che non sono state comunicate devono essere inserite nello spesometro;
- le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute;
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva;
- le operazioni che si registrano comunemente come “operazioni fuori campo IVA”;
- le operazioni che sono già state comunicate all’Anagrafe Tributaria;
- le operazioni che costituiscono interni di beni tra rami differenti di una stessa azienda, documentati con fattura;
- le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, il cui pagamento è stato effettuato con carte di credito;
- le operazioni non rilevanti, fuori campo Iva non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale;
- le operazioni finanziarie esenti IVA.
La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
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