Esenzione IVA articolo 10 d.p.r. 633/1972: normativa di riferimento ed esempi.
Che cosa sono le operazioni «esenti IVA articolo 10»? Il d.p.r. 633/1972, «decreto IVA», prevede all’articolo 10 una serie di operazioni esenti IVA, di cosa si tratta?
Le operazioni esenti IVA articolo 10 sono operazioni che non comportano il sorgere del debito d’imposta ma, come avviene per le altre operazioni IVA imponibili e non imponibili, determinano il campo di applicazione della normativa di riferimento.
Ecco un’analisi della normativa sulle esenzioni IVA articolo 10.
Esenzione IVA articolo 10: adempimenti formali e dichiarazione IVA
Innanzitutto occorre sottolineare che le operazioni esenti IVA articolo 10 concorrono a determinare il campo di applicazione dell’imposta.
Di conseguenza, anche le operazioni che rientrano fra le esenzioni IVA articolo 10 determinano l’effettuazione di determinati adempimenti di carattere formale ovvero:
- fatturazione;
- annotazione nei registri;
- l’indicazione delle operazioni esenti IVA articolo 10 in dichiarazione IVA.
Da questo punto di vista, occorre prestare molta attenzione alla differenza tra operazioni esenti IVA articolo 10 e operazioni escluse IVA articolo 15.
Infatti, le operazioni IVA previste nel campo delle esenzioni previste dall’articolo 10, pur non consentendo la detrazione dell’IVA «a monte», sono operazioni che comunque determinano il sorgere di una serie di adempimenti formali.
Le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA, invece, non hanno alcuna rilevanza ai fini degli obblighi formali e sostanziali previsti dal d.p.r. 633/1972.
Esenzione IVA articolo 10: esempi
Le esenzioni IVA sono previste dall’articolo 10 del decreto IVA. Si tratta di un elencazione molto numerosa di diverse fattispecie che possono essere ricondotte alle seguenti categorie di esenzioni:
- prestazioni sanitarie;
- attività educative e culturali;
- operazioni relative a riscossione di tributi;
- esercizio di giochi e scommesse;
- prestazioni di mandato e mediazione;
- operazioni in oro;
- alcune operazioni immobiliari.
Esenzione IVA articolo 10: la ratio della normativa
I motivi che giustificano le esenzioni IVA ai sensi dell’articolo 10 sono normalmente ricondotte a due fattispecie:
- operazione esente IVA art. 10 per ragioni sociali, si pensi al caso delle prestazioni sanitarie o alle attività di carattere culturale;
- operazione esente IVA art. 10 per ragioni di equilibrio della tassazione, come nel caso delle operazioni di finanziamento che già sono soggette ad altra forma di imposizione fiscale.
Il soggetto passivo IVA che realizza un’operazione esente IVA articolo 10 non può detrarre l’IVA sugli acquisti; di conseguenza, viene meno la «neutralità» del tributo, che diventa un costo vero e proprio.
Esenzione IVA articolo 10 e pro-rata di detraibilità
I contribuenti che realizzano operazioni esenti IVA articolo 10 non possono quindi detrarre l’IVA sugli acquisti.
Per questa particolare categoria di soggetti, si pensi ai medici ed in generale ai lavoratori della sanità, si possono verificare due situazioni tipo:
- compimento sole di operazioni esenti IVA articolo 10: l’IVA pagata sugli acquisiti non può essere mai detratta per l’indetraibilità specifica (art. 19, comma 2 DPR 663/72);
- compimento sia di operazioni esenti articolo 10 che altre soggette ad IVA: in questo caso scatterà la regola del pro-rata di detraibilità.
Il pro-rata di detraibilità è un particolare meccanismo di calcolo dell’IVA detraibile prevista dall’articolo 19 del d.p.r. 633/1972.
Il pro-rata di detraibilità IVA si calcola dal rapporto tra:
- operazioni effettuate nell’anno che danno diritto alla detrazione;
- operazioni effettuate nell’anno aumentate delle operazioni esenti.
Per esempio, se un soggetto passivo IVA ha acquistato con un IVA a credito pari a 1.000 euro e con un pro rata di detraibilità pari al 30%, il diritto alla detrazione IVA è riconosciuto per 300 euro (il 30% di 1.000).
Il meccanismo del pro rata di detraibilità IVA si applica a tutti quei soggetti che, sistematicamente, pongono in essere sia operazioni esenti che imponibili ai fini IVA.
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