Pubblicata in Gazzetta ufficiale la proroga per usufruire delle agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative anche nel 2016.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11/4/2016, il decreto del 25/2/2016 emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, con le modalità attuative degli incentivi fiscali per chi investe nelle start-up innovative, in riferimento al periodo di imposta 2016.
Ecco un breve riepilogo su quello che c’è da sapere per il 2016 in materia di incentivi su Start-up innovative.
Per un maggior approfondimento si rinvia all’articolo:
Incentivi fiscali per start-up innovative 2016: requisiti e agevolazioni
Start-up innovative: ecco gli incentivi previsti dal decreto per il 2016
ll nuovo decreto in materia di incentivi su Start-up innovative, aggiorna la disciplina delle agevolazioni di cui all’art. 29 del D.L. 179/2012 alla luce dei nuovi orientamenti europei in materia di capitale di rischio nonché della decisione della Commissione europea dello scorso 14 dicembre 2015, che ha autorizzato detti incentivi anche per il 2016.
Il decreto prevede che i nuovi incentivi fiscali possono essere fruiti da persone fisiche in qualità di soggetti passivi che scontano l’IRPEF e società in qualità di soggetti passivi dell’imposta IRES che, nel 2016, investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative.
Per i soggetti passivi IRPEF (persone fisiche), l’incentivo fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di start-up innovative, fino ad un importo massimo di 500mila euro, per ciascun periodo di imposta agevolato con un vincolo di destinazione di almeno 2 anni (a pena di decadenza).
Tale incentivo sotto forma di detrazione d’imposta è elevabile fino al al 25% dei conferimenti rilevanti in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Startup innovative e decreto incentivi: i soggetti passivi IRES
Per i soggetti passivi Ires (persone giuridiche) l’incentivo fiscale consiste, invece, nell’applicazione di una deduzione del reddito imponibile pari al 20% delle somme investite in conferimenti di capitale di start-up innovative per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro, a condizione che non dispongano dell’investimento prima di 2 anni.
Anche per gli investimenti fatti da persone giuridiche l’incentivo fiscale è elevabile fino al 27% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Da ricordare, infine, che l’incentivo fiscale spetta fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna start up innovativa e non riguarda investimenti effettuati attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio, società a partecipazione pubblica.
Esclusi parimenti dall’incentivo investimenti fatti nei confronti di start-up che possono qualificate come imprese in difficoltà e nei confronti di start-up operative nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.
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