A differenza dell’IMU una delle principali caratteristiche della Tasi 2015 è che il tributo va ripartito tra inquilini e proprietari dell’immobile: ecco quali sono i soggetti interessati dal pagamento, gli esclusi e le modalità di divisione della tassa.
Con l’avvicinarsi della scadenza del 16 Giugno, termine ultimo per il pagamento della prima rata d’acconto della Tasi 2015 è opportuno chiarire quali sono le regole fiscali previste per gli inquilini, ossia i titolari di un contratto d’affitto e i proprietari dell’immobile per il quale è dovuta la tassa sui servizi indivisibili.
A differenza dell’IMU, infatti, una delle principali peculiarità della Tasi 2015 è che questa tassa deve essere suddivisa tra il proprietario dell’immobile e, eventualmente, l’inquilino che occupa l’immobile in virtà di un contratto d’affitto regolarmente registrato.
Tasi 2015: quanto pagano gli inquilini?
Per quanto riguarda le norme generali che regolano il pagamento della Tasi 2015 è opportuno ricordare che, la suddivisione del tributo tra proprietari e inquilini avviene di norma per le seconde case e che, innanzitutto, i contribuenti devono verificare, attraverso un controllo delle delibere comunali, se effettivamente, nel Comune in cui si trova l’immobile, è stato previsto il pagamento della Tasi per le seconde case o se le seconde case sono esenti da questo tributo.
Nel caso sia dovuta la Tasi 2015 sulle seconde case la suddivisione del tributo avviene nel seguente modo:
- una quota di tributo compresa tra il 10% e il 30% è dovuta dall’inquilino;
- una quota di tributo compresa tra il 90% e il 70% è dovuta dal proprietario;
L’esatta percentuale di tributo spettante a inquilino e proprietario dell’immobile viene stabilita sempre attraverso una delibera comunale, nella quale, però, il Comune, se impone il pagamento del tributo per le seconde case, non può prevedere, per l’inquilino, una quota di tributo inferiore al 10%.
La legge, inoltre, non prevede la solidarietà tra occupante e proprietario dell’immobile per il pagamento della Tasi 2015; in altri termini, se l’inquilino non paga la sua quota di tributo, il Comune non può esigere quella parte della Tasi 2015 dal proprietario dell’immobile.
Tasi 2015: la suddivisione del tributo tra inquilini e proprietari
Una particolare attenzione va dedicata alla questione del calcolo della Tasi 2015 e della successiva suddivisione tra proprietario e inquilino. La normativa prevede, infatti, che la Tasi 2015 deve essere calcolata
«con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartirlo tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune»
Questa disposizione implica che:
- per il calcolo della Tasi 2015 sull’immobile concesso in affitto si applica l’aliquota prevista dal Comune per le seconde case e non per l’abitazione principale;
- se il Comune ha deciso di non imporre il tributo su abitazioni differenti dall’abitazione principale, l’inquilino affittuario non è tenuto al pagamento di alcun tributo;
- La Tasi 2015 non deve essere pagata in quei comuni che hanno deliberato o che delibereranno un’aliquota IMU al 10.6 per mille. A meno che, infatti, tali Comuni non decidano di utilizzare l’aliquota supplementare dello 0,8 per mille, essi esauriscono con l’IMU la possibilità di intervento fiscale attuabile sulle seconde case;
- La Tasi 2015 non è dovuta neanche dagli inquilini che detengono un immobile in via temporanea, per un periodo di durata non superiore ai 6 mesi nell’arco di un anno; in questo caso la Tasi è dovuta unicamente dal proprietario;
A tali specifiche si aggiungono quelle previste per i titolari di contratto di comodato d’uso.
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