Telefisco 2019, regime forfettario: i chiarimenti delle Entrate

Anna Maria D’Andrea

31 Gennaio 2019 - 13:30

Regime forfettario protagonista di Telefisco 2019, con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate che conferma l’impossibilità di accesso nel caso di quote non cedute entro il 2018.

Telefisco 2019, regime forfettario: i chiarimenti delle Entrate

Telefisco 2019, focus sul regime forfettario dopo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio. A fornire importanti chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, accompagnata dall’intervento dell’esperto Gian Paolo Tosoni.

Tra l’estensione dei limiti e l’eliminazione dei vincoli di accesso, è la flat tax il tema più di interesse per i contribuenti e i professionisti che stanno seguendo il convegno annuale organizzato dal Sole24Ore.

Cosa è cambiato rispetto al 2018? Di fatto, l’unico limite previsto dal 1° gennaio è quello di non superare ricavi o compensi superiori a 65.000 euro. Nuovo limite unico, ma anche nuove cause ostative.

Non può applicare il regime forfettario il soggetto che detiene quote di controllo di SRL che svolgono la medesima attività di quella esercitata come singolo.

Sono proprio le nuove cause di incompatibilità le novità più rilevanti e proprio su queste si soffermano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2019.

Telefisco 2019, il nuovo regime forfettario e il controllo di SRL

In merito alle cause di esclusione dal regime forfettario, per chi detiene quote di controllo in SRL che svolgono la medesima attività bisogna far riferimento alla nozione di controllo diretto o indiretto del Codice Civile.

Per Gian Paolo Tosoni sussiste il dubbio che il controllo indiretto di SRL possa essere esercitato anche con influenza su persona interposta, ad esempio nel caso di familiari. Su questo ancora si attendono chiarimenti.

Per Tosoni non dovrebbe essere un ostacolo per l’accesso al forfettario, in quanto non ne è fatta specifica menzione nella Legge di Bilancio 2019.

Affinché la partecipazione in SRL sia incompatibile c’è anche la condizione della riconducibilità delle due attività esercitate. L’indicazione del codice ATECO tuttavia non è esaustiva, ma come chiarito anche dal MEF, è necessario verificare l’effettiva correlazione tra le attiività esercitate (ad esempio, è incompatibile l’attività di elaborazione dati con attività di commercialista).

Regime forfettario e lavoro dipendente subordinato

Altra causa ostativa per l’accesso al regime forfettario è quella dell’attività prestata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di due anni precedenti, anche se si tratti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ad esso.

Non c’è tuttavia divieto di cumulo tra i ricavi come titolare di partita IVA in regime forfettario e redditi da lavoro dipendente, a prescindere dall’importo. L’importante è che non si fatturi in via prevalente verso il datore di lavoro.

Uno dei punti sottolineati durante Telefisco 2019 è che quando si parla di rapporto di lavoro non può che intendersi di tipo subordinato. Negli scorsi giorni erano state sollevate alcune perplessità sul fatto che il vincolo dell’ex datore di lavoro potesse riguardare anche le collaborazioni o altre forme atipiche.

La causa è stato l’inserimento di un emendamento al DL semplificazioni di deroga per gli iscritti ad ordini professionali, che saranno esclusi dal vincolo di cui sopra. La nuova norma, secondo Tosoni, deve essere letta in relazione alle ipotesi in cui il praticante era assunto come dipendente e non come collaboratore.

Regime forfettario 2019 e rapporto con regime contabile 2018

Tra i chiarimenti forniti durante Telefisco 2019 vi è il rapporto tra il regime forfettario 2019 e il regime contabile 2018.

Nel rispetto del limite di 65.000 euro e delle cause ostative di cui sopra, il titolare di partita IVA:

  • se ha applicato il forfettario continua ad applicarlo nel 2019;
  • se ha applicato il naturale semplificato per cassa o ordinario, può applicare il forfettario;
  • se ha optato per il regime semplificato o ordinario scatta la facoltà di revoca in presenza di modifiche legislative.

La conferma arriva anche dalle risposte in merito fornite dall’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, chi era in contabilità ordinaria nel 2017 e nel 2018 e ora ha i requisiti per il regime forfettario, può accedervi liberamente senza attendere il decorso del triennio. Questo perché la legge consente la variazione dell’opzione nel caso di modifica del sistema causata da nuove normative.

Fuori dal regime forfettario chi non ha ceduto le quote entro il 31 dicembre 2018

I chiarimenti delle Entrate non sono tutti positivi e, per quel che riguarda il possesso di quote di controllo in SRL con attività riconducibili a quella esercitata dal titolare di partita IVA, viene confermato che la cessione doveva avvenire entro il 31 dicembre 2018.

La rimozione delle cause ostative nell’anno precedente consente di applicare il regime forfettario nel successivo.

Sul punto si attendeva un’apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che la Legge di Bilancio 2019 è stata approvata il 30 dicembre e che non tutti si sono affrettati a cedere le eventuali quote possedute che avrebbero impedito l’accesso al regime forfettario 2019.

Apertura che, almeno per il momento, non è arrivata.

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