VIES: come iscriversi? Ecco tutte le istruzioni per ottenere l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.
Cos’è e a cosa serve il VIES? Il VIES, diciamolo subito, è un importante strumento elaborato dalla normativa fiscale comunitaria al fine di realizzare una razionalizzazione amministrativa degli scambi commerciali fra imprese operanti all’interno dell’Unione Europea, con finalità prevalente di contrasto all’evasione fiscale.
L’elenco VIES, conosciuto anche come “autorizzazione VIES” o semplicemente VIES, è un sistema di scambio di dati e informazioni di carattere fiscale tra gli Stati membri dell’Unione Europea.
VIES è l’acronimo di “VAT information exchange system”, dove VAT, a sua volta, rappresenta l’acronimo di “Value added tax” ovvero imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il VIES è uno strumento istituito dalla normativa fiscale comunitaria IVA al fine di contrastare frodi, elusioni ed evasioni fiscali.
Ecco la guida completa al VIES con la ratio della normativa, il modello e le istruzioni su come iscriversi all’elenco dei soggetti IVA autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie.
Soggetti IVA Vies: chi deve iscriversi al VIES?
Chi deve iscriversi al VIES? L’obbligo di iscrizione al VIES sussiste per tutti i “soggetti IVA che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione”.
La richiesta di iscrizione al VIES può essere altresì richiesta da:
- soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) ;
- soggetti non residenti che si identificano tramite la nomina di un rappresentante fiscale.
Come iscriversi al VIES?
I soggetti IVA che vogliono effettuare operazioni intracomunitarie devono quindi iscriversi al VIES. Come funziona l’iscrizione al VIES?
Per iscriversi al VIES occorre innanzitutto distinguere se si tratta di un nuovo soggetto IVA o di un soggetto già titolare di partita IVA.
Per i nascenti soggetti IVA la scelta di iscriversi al VIES può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività, compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
Per gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta è possibile porre in essere operazioni intracomunitarie fleggando la casella “C” del quadro A del modello AA7.
Per i soggetti già titolari di partita IVA, invece, è possibile iscriversi al VIES utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati, accedendo al seguente link:
Compilazione modello VIES ed invio via web
I soggetti Iva possono effettuare operazioni intracomunitarie dal momento della richiesta di iscrizione al VIES.
Si tratta di una novità introdotta dal cosiddetto “Decreto semplificazioni” (Decreto Legislativo numero 174/2015).
In precedenza era necessario attendere 30 giorni dalla richiesta per poter porre in essere operazioni intracomunitarie, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare gli opportuni controlli.
VIES e verifica partita IVA online
Prima di entrare nel merito della materia relativa al VIES occorre fare una premessa.
Il sistema VIES nasce con la ratio fondamentale di verificare la correttezza formale (e quindi sostanziale) della partita IVA di una controparte commerciale.
In Italia, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i contribuenti un utilissimo strumento di ricerca, verifica e controllo della partita IVA online, per i dettagli vedi qui:
Verifica partita IVA online: tutte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Dunque ogni qualvolta si ha la necessità di effettuare la verifica della partita IVA online di una controparte commerciale, si può utilmente utilizzare lo strumento messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Entriamo quindi nel dettaglio della nostra guida al VIES.
VIES: a cosa serve?
A cosa serve l’elenco VIES? Il VIES ha la funzione fondamentale di mettere a disposizione di tutte le aziende europee un sistema informatico di dati con cui verificare in tempo reale l’esistenza (e la regolarità) di una partita IVA comunitaria.
L’iscrizione all’elenco VIES consente alle aziende di poter effettuare regolarmente operazioni IVA intracomunitarie, trattondole come tali anche dal punto di vista contabile e fiscale (vedi risoluzione Agenzia delle Entrate numero 42/E/2012).
Grazie all’elenco VIES, inoltre, le aziende comunitarie hanno visto una forte riduzione degli oneri amministrativi, riuscendo a verificare direttamente (e senza necessità di intermediari) l’autorizzazione o meno di una partita IVA comunitaria di poter operare sul mercato.
Acquisto intracomunitario senza registrazione/iscrizione al VIES: come fare?
Spesso capita che i contribuenti effettuino operazioni intracomunitarie senza registrazione/iscrizione all’archivio VIES. Come fare in questi casi?
Innanzitutto occorre immediatamente iscriversi al VIES, utilizzando le modalità sopra evidenziate.
Dal punto di vista contabile e fiscale, invece, occorre fare riferimento a quanto chiarito dalla risoluzione 42/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate:
“sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile che comporta una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471 del 1997 ”
In altre parole, l’iscrizione al VIES è necessaria per poter effettuare un’operazione intracomunitaria e trattarla come tale. In assenza di iscrizione al VIES non si è soggetti passivi intracomunitari autorizzati e quindi l’acquisto è assimilabile ad uno ordinario, cioé effettuato nel territorio dello Stato.
Per un approfondimento sulla qualificazione giuridica delle operazioni comunitarie poste in essere da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia non regolarmente iscritto al VIES è possibile fare riferimento all’importante risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2012:
L’iscrizione al VIES è gratuita e può essere revocata
L’iscrizione all’elenco VIES è gratis e può essere effettuata direttamente dal contribuente, purché abilitato a Fisconline o Entratel. In alternativa è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato.
L’iscrizione all’elenco VIES è soggetta ad alcune condizioni.
Il Decreto 174/2015, meglio noto come Decreto semplificazioni, ha introdotto infatti una nuova ipotesi di esclusione dal VIES nel caso in cui:
“il contribuente non presenti, per quattro trimestri consecutivi, i modelli Intrastat”
Dal punto di visto procedimentale, la Direzione provinciale delle Entrate competente invia preventiva comunicazione al contribuente. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione della Direzione Provinciale, qualora il contribuente non abbia provveduto all’invio dei modelli Intrastat, vi sarà la cancellazione del contribuente dall’elenco VIES.
Durante i 60 giorni è data possibilità al contribuente di “fornire i chiarimenti e le spiegazioni della mancata presentazione degli elenchi”.
Si evidenzia, infine, che il contribuente ha anche la facoltà di uscire dall’elenco VIES, nell’eventualità in cui non voglia più essere incluso nell’archivio. In questa fattispecie, il contribuente può utilizzare le stesse modalità previste per l’inclusione nel VIES.
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