Nuovo obbligo per equiparare i trattamenti per dipendenti di aziende subappaltatrici a quelli delle appaltatrici. Vale solo per i contratti relativi a gare con bando pubblicato dal 1° giugno 2021.
L’Ispettorato del Lavoro con nota n. 1049 del 2022, chiarisce gli aspetti sulla parità di trattamento tra lavoratori al servizio degli appaltatori e quelli dei subappaltatori.
Più precisamente interviene in riferimento alla disciplina del subappalto secondo la quale il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
Quindi si deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività siano oggetto di subappalto.
È stato definito dunque che, il riferimento al nuovo obbligo di adeguamento dei trattamenti previsti per i dipendenti delle aziende subappaltatrici a quelli delle appaltatrici, diventa operativo per i soli contratti relativi a gare il cui bando è stato pubblicato dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della Legge di conversione del dl Semplificazioni.
Approfondiamo insieme quali sono i punti chiariti dall’Ispettorato del lavoro e come si applica la nuova disposizione applicata ai subappalti.
La questione sollevata dall’ispettorato del Lavoro
Il chiarimento oggetto di discussione riguarda precisamente l’entrata in vigore della norma introdotta dal dl n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, che al comma 1 lett. b punto 2 dell’art. 49, ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del dlgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).
L’articolo 49 del decreto Semplificazioni bis introduce modifiche di immediata vigenza (comma 1) e modifiche con efficacia dal 1° novembre 2021 (comma 2) alla disciplina del subappalto.
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In particolare, alla lettera b), punto 2 del comma 1, l’art. 49 novella il comma 14, primo periodo, dell’art. 105, del codice dei contratti pubblici prevedendo l’obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Su questa stesso punto l’Inl era già intervenuto con un documento di prassi ad hoc, la nota 1507/2021 in cui istruiva il personale ispettivo sulle modalità operative di vigilanza, lasciando però una zona d’ombra sull’entrata in vigore del nuovo vincolo.
I nuovi chiarimenti dell’Ispettorato del lavoro.
Si fa riferimento alla disciplina in oggetto, sulla quale l’Ispettorato è già intervenuto con nota prot. n. 1507 del 6 ottobre u.s. e secondo la quale:
“il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”
La nuova disposizione dunque stabilisce che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto a garantire gli stessi trattamenti economici e qualitativi previsti nel contratto di appalto ai propri lavoratori, compresa l’applicazione dei medesimi Ccnl.
Ciò qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale
Entrata in vigore del nuovo vincolo
La nota prot. n. 1507 già precedentemente richiamata non aveva però chiarito l’operatività del nuovo obbligo, cioè se trovi applicazione:
- ai subappalti già in essere al 1° giugno 2021 (che è la data d’entrata in vigore del dl n. 77/2021 e, quindi, della nuova norma);
- a quelli successivi al 1° giugno 2021;
- a quelli relativi a gare bandite dopo il 1° giugno 2021.
Quindi si è sollevato il quesito su questa nuova disposizione che trova applicazione ai subappalti già in essere alla data di entrata in vigore del dl n. 77/2021 oppure solo a quelli successivamente autorizzati o, ancora, ai soli contratti di subappalto relativi a gare bandite dopo l’entrata in vigore del decreto?
Si chiarisce che il nuovo obbligo si applica unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato a partire dal 1° giugno 2021, cioè dopo l’entrata in vigore del dl n. 77/2021.
Le disposizioni sul trattamento dei dipendenti delle aziende subappaltatrici non possono trovare applicazione per i rapporti già pendenti, ossia, ribadisce l’Inl: «non possono risultare indifferenti rispetto alle condizioni di aggiudicazione, attesa l’introduzione di oneri non valutati in fase di gara».
Questo anche in linea con quanto previsto all’art. 216 del Codice dei contratti pubblici che, nel regolare le norme transitorie e di coordinamento, prevede espressamente che le norme del codice dei contratti pubblici si applichino:
«alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»
Dello stesso parere è anche l’Anac che, aggiunge l’Inl, che con nota n. 37720/2022, ritiene che la procedura debba essere disciplinata dalla normativa vigente al tempo della pubblicazione del bando o dell’atto di avvio della procedura e che la lex specialis di gara non possa essere modificata da sopravvenienze normative, nel rispetto dei principi di certezza, trasparenza e par condicio tra i concorrenti.
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