Bonus affitto al via, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno ha istitutito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dal decreto Rilancio.
Bonus affitto al via, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta introdotto dal decreto Rilancio.
Ricordiamo che il bonus affitto prevede due tipi di credito d’imposta:
- 60% del canone di locazione pagato per gli immobili a uso non abitativo;
- 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate dà il via al bonus affitto per consentirne l’uso in compensazione tramite il modello F24 utilizzando i canali telematici dell’Amministrazione Finanziaria.
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Bonus affitto al via: pronto il codice tributo dall’Agenzia delle Entrate
Il bonus affitto è una della misure più attese del decreto Rilancio, visto che consente il recupero in compensazione dei costi sostenuti per il canone di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio.
L’Agenzia delle Entrate dà il via all’agevolazione con l’istituzione, nella risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.
Il codice tributo è “6920”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, va utilizzato solo tramite modello F24 usufruendo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice tributo si trova nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito, nel formato “AAAA”.
Ricordiamo che il codice tributo per gli affitti del mese di marzo invece è “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
È quindi molto importante prestare attenzione nella compilazione del modello F24 per non commettere errori.
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Bonus affitto al via, pronto il codice tributo per il credito d’imposta
L’articolo 28 del decreto Rilancio specifica che il credito d’imposta:
“(...) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.”
Dunque, il credito d’imposta si può utilizzare:
- in compensazione;
- in un momento successivo al pagamento del canone;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
Ricordiamo che il bonus affitto spetta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L’agevolazione spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il bonus è pari al 30% dei suddetti canoni.
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