Cos’è il bonus “trascinamento giornate” in agricoltura e come si presenta domanda all’Inps per averlo? Vediamo le istruzioni operative e i requisiti per il diritto.
Bonus agricoltura per “trascinamento giornate”, cos’è e chi può richiederlo? L’Inps fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda per il trascinamento delle giornate destinata ai lavoratori agricoli relativamente al 2024 con la circolare 37 del 5 febbraio 2025.
Il trascinamento di giornate è un meccanismo che permette ai lavoratori agricoli a tempo determinato di vedersi riconoscere delle giornate di lavoro supplementari nel caso abbiano lavorato per almeno 5 giornate in una azienda agricola colpita da eventi eccezionali o da calamità naturali.
Come si accede al bonus trascinamento giornate?
Per avere diritto al bonus che riconosce giornate aggiuntive il lavoratore agricolo deve aver prestato almeno 5 giornate di lavoro presso un’azienda agricola che abbia beneficiato degli interventi previsti per le calamità naturali e che al tempo stesso si trovi in una zona che la Regione abbia dichiarato come calamitata.
Per rientrare in questi requisiti è necessario che l’azienda abbia provveduto a determinati adempimenti e che, nello specifico abbia presentato la dichiarazione di calamità attraverso l’apposito servizio Inps.
Per inviare la richiesta per il trascinamento delle giornate è indispensabile presentare istanza entro il 24 febbraio 2025, la validazione delle istanze delle aziende, poi, sarà completata dall’Inps entro il 3 marzo 2025.
Cosa riconosce il bonus?
Il bonus trascinamento giornate è destinato ai lavoratori occupati nel 2024 per almeno 5 giornate in una impresa agricola soggetta a eventi straordinari o calamità naturali. Le 5 giornate in questione devono essere state prestate presso lo stesso datore di lavoro.
Il beneficio in questione è previsto dall’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e prevede il riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali di un numero di giornate pari a quelle necessarie a raggiungere quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali.
Se, quindi, un lavoratore agricolo ha svolto nel 2023 cento giornate di lavoro presso un datore di lavoro e l’anno successivo, il 2024, a causa di calamità naturali o eventi eccezionali ne svolge soltanto 10, se l’azienda adempie ai propri obblighi verso l’Inps presentando l’istanza, al lavoratore, in aggiunta alle giornate effettivamente lavorate, sono riconosciute ai fini previdenziali altre 90 giornate (ovvero quelle necessarie a raggiungere le cento lavorate l’anno precedente, il 2023).
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