Si abbassano le sanzioni per i crediti dei bonus edilizi. Vediamo la differenza di sanzione per crediti inesistenti e non spettanti.
Novità di rilievo per chi ha fruito dei bonus edilizi: le sanzioni si abbassano in base alla tipologia del credito. Nell’ambito della riforma fiscale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Sanzioni" che prevede un alleggerimento delle sanzioni tributarie. La novità andrà a toccare anche i bonus edilizi visto che le percentuali di sanzioni previste fino a prima della pubblicazione del decreto andavano dal 30%, in caso di credito non spettante, e fino al 200%, per credito inesistente.
Il decreto, come detto, prevede un alleggerimento delle percentuali delle sanzioni che diventano, dal 1° settembre 2024, del:
- 25% per credito non spettante;
- del 70% per credito inesistente.
La pubblicazione del decreto Sanzioni in Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024 porta anche dei notevoli chiarimenti per il contribuente: ci sarà una chiarezza maggiore sul cosa si deve pagare e perché. Si amplia la categoria dei crediti inesistenti, ma al contempo per questa violazione la sanzione diminuisce notevolmente.
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Diminuiscono le sanzioni tributarie
Non solo per i bonus edilizi, però, interviene la nuova normativa. Finalmente si potrà dire addio anche alle maximulte del 240%. La percentuale si dimezza e al contribuente non sarà chiesto più del 120% dell’ammontare dovuto qualora si sia omessa la dichiarazione dei redditi o Irap.
In caso di dichiarazione infedele, invece, la multa passa dall’attuale forbice che va dal 90% al 180%, alla sanzione del 70% prevista a partire dal settembre 2024.
Per l’omessa registrazione degli atti la sanzione oscillerà tra il 45% e il 120% della somma dovuta, per atti negati durante ispezione o non presentati si sarà chiamati a pagare una sanzione che oscilla tra i 250 e i 2.000 euro.
Se ci sono incongruenze o disallineamenti nella dichiarazione di successione, invece, la sanzione oscilla tra 250 e 1.000 euro. Se la dichiarazione di successione, invece, si omette la sanzione va da 150 a 500 euro.
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I bonus edilizi, dopo lo stop di sconto in fattura e cessione del credito, possono essere fruiti solo come detrazione di imposta. Se i crediti sono illeciti per frode o per aver saltato qualche passaggio amministrativo, si è soggetti a sanzioni.
Il nuovo decreto legislativo, come abbiamo accennato, va ad abbassare le percentuali delle sanzioni applicate nel caso di crediti non spettanti o inesistenti. Attenzione, però, nel caso i crediti inesistenti si basano su azione fraudolente, fondate su documentazione falsa, la sanzione prevista (70%) può essere aumentata della metà, ovvero al 105%, o essere raddoppiata al 140%.
Come cambiano i crediti inesistenti?
Prima della pubblicazione del decreto rientravano nei crediti inesistenti quelli che rispondevano a un requisito doppio:
- per i quali mancavano, anche parzialmente, i presupposti per il diritto;
- il fatto che la mancanza dei presupposti non possa essere rilevata da controlli automatizzati.
Il decreto Sanzioni cancella questo secondo requisito e amplia la categoria dei crediti inesistenti a tutti quei crediti vantati (e fruiti) senza che ci fossero i requisiti per averne diritto. Mentre prima solo quelli fraudolenti erano categorizzati come crediti inesistenti (documentazione false o lavori mai realizzati, per esempio) ora ci si basa esclusivamente sull’ assenza anche parziale dei presupposti di legge
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