C’è tempo fino al 30 aprile per chiedere il rimborso delle accise sul gasolio acquistato nel primo trimestre 2025. Come si presenta la domanda e a chi spetta il beneficio fiscale?
Bonus gasolio fino al 30 aprile 2025: c’è ancora poco meno di una settimana di tempo per chiedere il rimborso delle accise sul gasolio acquistato nel primo trimestre 2025. La dichiarazione da parte delle imprese di autotrasporto può essere presentata per fruire del beneficio fiscale dal 1° al 30 aprile 2025.
A comunicare i tempi è la nota del 28 marzo 2025 numero 195192 dell’Agenzia delle Dogane.
Il contributo è riconosciuto per il consumo del gasolio commerciale che si utilizza per gli autotrasporti; per il primo trimestre del 2025, per il gasolio consumato da imprese di autotrasporto, ammonta a euro 214,18 per mille litri.
Per ricevere la somma è necessario trasmettere la domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella finestra temporale che va dal 1° al 30 aprile 2025. Il rimborso può essere richiesto in denaro oppure essere fruito in compensazione. Vediamo tutti i dettagli.
Bonus gasolio per autotrasportatori, come si presenta la domanda?
Rimborso gasolio per autotrasportatori al via. Dal prossimo lunedì, che cade tra l’altro nel Lunedì dell’Angelo, è possibile presentare istanza per richiedere il contributo per quanto speso in gasolio commerciale.
I termini e le condizioni per poterlo richiedere sono stati illustrati dall’Adm: la domanda può essere presentata direttamente sul sito Internet dell’Agenzia seguendo il percorso Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2025, attraverso il software messo a disposizione.
In alternativa al servizio telematico doganale, è possibile presentare la dichiarazione in forma cartacea a patto di riprodurla su un formato informativo come pen drive Usb, Cd-rom o Dvd da presentare insieme alla dichiarazione cartacea. In questo caso le dichiarazioni vanno ricevute da:
- per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese unionali obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/indirizzi-organigramma-periferico-area-dogane-uffici-dogane;
- per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente unionale identifica l’Ufficio delle Dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza;
Nell’istanza va indicato come si intende fruire del beneficio tra:
- compensazione tramite Modello F24 (deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota n. 57015/RU del 14 maggio 2015);
- restituzione in denaro in base alle modalità stabilite dal regolamento contenuto nel D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Nella nota dell’Adm si legge che:
Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all’art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. “scheda carburante”).
Chi può richiedere il rimborso gasolio?
Come già avvenuto in passato, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti impegnati in:
- attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- l’attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 3.
- l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
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