Sbloccato l’accesso allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà attivati nel 2023, Al via il recupero dei contributi con il bonus Inps per le imprese in difficoltà.
Sbloccato l’accesso allo sgravio contributivo per le aziende in difficoltà e riguardante i contratti di solidarietà attivati nel 2023. A darne notizia è l’Inps con la circolare 97 del 15 novembre 2024 in cui specifica che il bonus per le imprese in difficoltà non è compatibile con altri benefici contributivi, ma pienamente cumulabile con la Decontribuzione al Sud.
Il bonus ha la durata pari a quella del contratto di solidarietà e prevede una riduzione contributiva per i versamenti contributivi dovuto per i dipendenti ai quali è ridotto l’orario di lavoro per oltre il 20%.
Decontribuzione per contratto di solidarietà
A prevede la riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà è l’articolo 6, comma 4 del Dl 510 del 1996. La riduzione contributiva, pari al 35% spetta per ogni lavoratore a cui l’orario di lavoro è stato ridotto oltre un quinto.
Successivamente il DL 34 del 20 marzo 2014 ha modificato gli incentivi previsti con i contratti di solidarietà accompagnati da Cigs. Per i contratti di solidarietà con Cigs, di conseguenza, è previsto lo sgravio contributivo del 35% per tutti i lavoratori con orario ridotto oltre il 20%. Il beneficio spetta per la durata del contratto di solidarietà, nel limite massimo di 24 mesi.
Come si calcola la riduzione contributiva? Il beneficio deve essere rapportato per ogni dipendente a ciascun periodo di paga per tutto l’arco temporale della fruizione dello sgravio (le riduzioni devono applicarsi al periodo a cui si riferisce la denuncia contributiva e per ogni dipendente che in quello specifico periodo ha avuto una riduzione dell’orario).
Escluse dal beneficio le forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro per:
- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” per effetto di quanto disposto dall’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge.
Sgravio contributivo Inps, quali requisiti per le imprese?
Hanno diritto allo sgravio contributivo le imprese che entro il 30 novembre 2023 hanno attivato un contratto di solidarietà o che lo avevano in corso nel corso del secondo semestre 2022. In questo caso il datore di lavoro ha il diritto di beneficiare dello sgravio del 35% dei contributi a loro carico per i lavoratori con orario di lavoro ridotto di più di un quinto.
Come detto lo sgravio contributivo è valido per tutta la durata del contratto di solidarietà, ma se superiore nel limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Le aziende con periodi di Cigs con contratti di solidarietà scaduti entro il primo trimestre 2024, potranno fruire della riduzione contributiva a conguaglio, ma le operazioni di conguaglio dovranno essere concluse entro il 17 febbraio 2025.
Le aziende per esporre le quote di sgravio nel flusso Uniemens valorizzeranno all’intero di
- nell’elemento
, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”; - nell’elemento
, indicheranno il relativo importo.
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