Bonus vacanze, con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il recupero dello sconto in compensazione, valido anche per la cessione del credito.
Bonus vacanze, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il codice tributo per il recupero dello sconto da parte delle strutture turistico-ricettive, valido anche per la cessione del credito ad altri fornitori o alle banche.
Il codice tributo è stato istituito con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020, e proprio come il bonus vacanze sarà valido a partire dal 1° luglio 2020.
La tax credit vacanze, lo ricordiamo, spetta ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, ed è utilizzabile all’80% come credito d’imposta e al 20% come detrazione in dichiarazione dei redditi.
Tramite il codice tributo “6915” le strutture ricettive che hanno aderito all’iniziativa del decreto Rilancio possono recuperare in compensazione il credito.
La risoluzione in commento fornisce istruzioni su come compilare il modello F24 in modo corretto.
Bonus vacanze, pronto il codice tributo per il recupero dello sconto e la cessione del credito
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per recuperare in compensazione lo sconto effettuato dalle strutture ricettive che hanno aderito al bonus vacanze, una delle novità del decreto Rilancio.
È con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 che l’Amministrazione Finanziaria ha istituito tale codice tributo, ovvero:
- “6915” denominato “BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Come anticipato, il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con la struttura ricettiva, e per il restante 20% come detrazione nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.
Il fornitore, una volta confermato lo sconto tramite un’apposita procedura web sul sito dell’Agenzia delle Entrate, recupera il credito d’imposta dal giorno lavorativo successivo, in compensazione tramite modello F24, usufruendo dei servizi telematici.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, la struttura ricettiva può cedere il credito d’imposta, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a istituti di credito o intermediari finanziari.
Il credito d’imposta non può essere ulteriormente ceduto, e il cessionario deve usarlo con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Bonus vacanze, pronto il codice tributo: come compilare il modello F24
La risoluzione in commento specifica anche come si compila il modello F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Il nuovo codice tributo “6915” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.
Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti