Novità sui buoni corrispettivo monouso e multiuso: il 1° gennaio 2019 entra in vigore la nuova disciplina IVA in seguito alle modifiche apportate al Dpr n. 633/1972 dal Consiglio dei Ministri.
Nuove regole in arrivo per i buoni corrispettivo dal 1° gennaio 2019 in seguito alle modifiche apportate al decreto IVA dal Consiglio dei Ministri.
Le novità riguardano l’emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni corrispettivo al fine di conformare le regole alla normativa europea prevista dalla direttiva del Consiglio UE 2016/1065.
La normativa europea ha delineato regole specifiche in tema di buoni corrispettivo al fine di garantire un trattamento IVA uniforme e sicuro degli strumenti.
Il Dpr n. 633/1972 è stato dunque modificato in più parti, sono stati infatti inseriti i nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e il nuovo comma 5-bis all’art. 13.
Le novità riguardano le due tipologie di buoni corrispettivo monouso e multiuso che presentano differenze sostanziali per quel che concerne la disciplina IVA.
Il buono monouso è caratterizzato dal fatto che al momento dell’emissione è possibile determinare l’IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi, mentre non è così per il buono multiuso.
Buoni corrispettivo: nuove regole dal 2019 con le modifiche al decreto IVA
Le novità apportate al decreto IVA modificano le regole di applicazione dell’imposta sui buoni corrispettivo a partire dal 1° gennaio 2019.
Il buono corrispettivo è uno strumento utilizzato per il pagamento totale o parziale per l’acquisto di un bene o per la prestazione di un servizio e può essere cartaceo o elettronico.
Il bene o il servizio rappresentato dal buono corrispettivo e le modalità di utilizzo sono indicati sullo strumento stesso o nell’apposita documentazione.
Essendo nota la disciplina IVA applicabile sul bene o sul servizio offerto dal buono monouso, la tassazione sarà applicata direttamente al momento dell’emissione.
Mentre non essendo possibile determinare l’IVA sui buoni multiuso, questa verrà applicata al momento dell’utilizzo per il pagamento dei beni o dei servizi, ovvero quando sarà possibile definire la tassazione.
Buono corrispettivo monouso: novità sulla disciplina IVA dal 2019
In seguito alle modifiche apportate al Dpr n. 633/1972 dal 2019 cambia la disciplina IVA dei buoni corrispettivo monouso e multiuso.
Essendo nota l’applicazione dell’IVA sul buono monouso, per l’emissione, il trasferimento e il riscatto esso sarà equiparato alla cessione del bene o alla prestazione del servizio che rappresenta.
Nel caso del buono monouso infatti si è a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la disciplina IVA:
- natura;
- qualità dei beni o dei servizi;
- quantità dei beni o dei servizi.
Di conseguenza l’emissione, il trasferimento e il riscatto del buono monouso non sono operazioni rilevanti ai fini IVA dal momento che sono già stati assoggettati a tale imposizione.
Buono corrispettivo multiuso: nuova disciplina IVA dal 2019
Contrariamente al buono monouso, al momento dell’emissione del buono corrispettivo multiuso non è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione del bene o alla prestazione del servizio che offre.
Non essendo quindi possibile definire il trattamento relativo al bene o al servizio corrispondente al buono multiuso, l’IVA verrà applicata solo nel momento in cui il buono verrà utilizzato per il pagamento.
Pertanto il buono corrispettivo multiuso non è equiparato alla cessione del bene o alla prestazione del servizio.
Per i buoni multiuso sono stati definiti i criteri per determinare la base imponibile delle operazioni per cui viene utilizzato lo strumento.
A seconda dei diversi casi la base imponibile è costituita come segue:
- dal corrispettivo dovuto per il buono multiuso o dalla parte corrispondente del corrispettivo del buono se questo viene utilizzato parzialmente;
- dal valore monetario del buono multiuso (esclusa l’IVA dovuta) quando mancano le informazioni sul corrispettivo;
- per i servizi di distribuzione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono e l’importo dovuto per il trasferimento dello stesso in assenza di uno specifico corrispettivo.
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