Per licenziare una colf o badante esistono regole specifiche che attengono ad obbligo di preavviso, modalità di comunicazione, TFR, giusta causa e non solo. Ecco una sintetica guida a riguardo.
Non sempre i rapporti di lavoro domestico vanno a gonfie vele ed anzi può ben succedere che il datore di lavoro non vada più d’accordo con la colf o badante, o ritenga più idonea una differente figura al posto suo, oppure possono verificarsi delle irregolarità che minano il rapporto di fiducia con la lavoratrice o il lavoratore. Per queste ed altre ragioni si può così evidenziare la volontà di licenziare colui o colei che era stata in precedenza assunta.
Ebbene, ricordiamolo subito: il settore in oggetto ha regole e caratteristiche proprie, rispetto alla generalità dei lavoratori subordinati. Infatti la stessa figura del datore di lavoro nell’ambito del lavoro domestico ha obblighi distinti da quelli tipici di aziende e imprenditori di altri settori. Di conseguenza non deve sorprendere che anche il licenziamento di colf e badanti abbia peculiarità e tempi di preavviso specifici, come vedremo tra poco.
Ecco perché di seguito ne parleremo e chiariremo le regole da applicare per il licenziamento dell’assistente domestica, facendo riferimento alla disciplina aggiornata di cui al Ccnl colf e badanti. I dettagli.
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Licenziamento colf e badanti: non serve dare una motivazione
Tecnicamente, la cessazione del rapporto di lavoro nel settore domestico prende il nome di ’risoluzione del rapporto’ e può aver luogo sia per volontà del datore di lavoro che del collaboratore domestico. Tra le cause che conducono alla fine dell’esperienza di lavoro abbiamo, ad esempio, l’interruzione durante il periodo di prova, la scadenza del termine del contratto o anche le dimissioni.
Come accennato in apertura, però, qui vogliamo in particolare focalizzarci sulla cessazione dovuta al licenziamento della colf o badante in precedenza regolarmente assunta: è importante conoscere e capire il meccanismo con cui il datore di lavoro può chiudere il rapporto di lavoro domestico perché - a differenza di quanto si verifica in altri settori - per il licenziamento del collaboratore domestico il datore di lavoro non è obbligato a dettagliare la causa o motivazione della sua scelta.
Ci si potrebbe certamente chiedere il perché di questo, specialmente se confrontiamo il licenziamento della colf o badante, con quello dell’impiegato o dell’operaio - ad esempio - essendo questi ultimi tutelati dall’obbligo, gravante sul datore, di dare una motivazione alla chiusura del rapporto. La risposta è semplice: la particolare modalità di licenziamento di colf e badanti è dovuta alla specificità del lavoro domestico e al rapporto di stretta fiducia che necessariamente deve esistere con il datore di lavoro. Ecco perché detto rapporto - che peraltro ha luogo nell’intimità delle mura domestiche e non in ufficio, in negozio o in fabbrica - deve potersi risolvere in maniera più semplice, svincolata e veloce rispetto ai rapporti di lavoro classici.
Attenzione però, Il datore di lavoro può licenziare la propria colf o badante senza motivo solo se è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti se c’è un contratto a tempo determinato, non è possibile licenziare la lavoratrice prima del termine - salva la giusta causa (di cui tra poco diremo).
L’obbligo di preavviso
In linea generale se nel caso di licenziamento di badante e colf il datore di lavoro può sempre chiudere di sua volontà il rapporto di lavoro, egli deve comunque rispettare l’obbligo rappresentato dal vincolo di preavviso alla collaboratrice - di cui al relativo Ccnl. Esso serve a permettere alla lavoratrice o al lavoratore di occuparsi tempestivamente della ricerca di un nuovo lavoro in vista della chiusura del rapporto in essere.
In particolare, il preavviso di licenziamento - istituto peraltro molto comune e presente nella generalità dei Ccnl - è quel periodo di tempo che intercorre tra la data nella quale la colf o badante riceve la notifica o lettera di licenziamento e la cessazione effettiva del rapporto. Importante ricordare che in questo periodo il dipendente deve continuare a eseguire la propria prestazione e ha diritto ad incassare il compenso pattuito in precedenza.
In ipotesi di licenziamento con effetto immediato, alla colf o badante dovrà invece essere assegnata l’indennità sostitutiva del preavviso. In particolare il Ccnl colf e badanti indica infatti che - qualora vi sia mancato o insufficiente preavviso - è dovuta dalla parte recedente, ossia il datore, un’indennità di importo uguale alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
L’eccezione all’obbligo di preavviso: la giusta causa di licenziamento
Nel Ccnl colf e badanti si trova più volte menzionata la giusta causa di licenziamento, un concetto che dunque vale anche per il settore del lavoro domestico. Che significa in concreto? Ebbene, laddove ricorra la cd. giusta causa di licenziamento, il datore di lavoro avrà la facoltà di interrompere il rapporto immediatamente e senza bisogno di rispettare il preavviso.
Questo perché in questo tipo di risoluzione del rapporto di lavoro sono inclusi tutti i comportamenti di grave mancanza o negligenza della colf o badante. Pensiamo ad esempio a ripetuti atti di violenza fisica e/o verbale nei confronti dell’assistito non autosufficiente oppure a furti compiuti di nascosto nell’abitazione del datore.
Chiaramente nelle circostanze di un comportamento molto grave della colf o badante, il rapporto di fiducia risulta irrimediabilmente compromesso con la conseguente impossibilità di proseguire oltre, già dal giorno successivo. Ecco perché non sarà necessario rispettare l’obbligo di preavviso e il datore di lavoro non sarà tenuto a versare la relativa indennità sostitutiva.
Le tempistiche del preavviso: i singoli casi
Sopra abbiamo ricordato che, almeno in parte, le regole in tema di licenziamento colf e badanti sono del tutto autonome e peculiari. E questo è ben evidente se consideriamo quanto previsto in riferimento alle tempistiche del preavviso. In particolare, i tempi di preavviso del licenziamento colf e badanti trovano disciplina nel Ccnl, che con chiarezza li definisce.
Dette tempistiche cambiano in base all’orario di lavoro e all’anzianità di servizio della lavoratrice domestica, come ora indicheremo.
In ipotesi di rapporto di lavoro di durata maggiore di 25 ore settimanali, il preavviso di licenziamento sarà pari a:
- 15 giorni nel caso in cui la colf o badante abbia ottenuto un’anzianità di servizio al di sotto dei 5 anni presso lo stesso datore di lavoro;
- 30 giorni nel caso in cui la colf o badante abbia conseguito un’anzianità di servizio maggiore di 5 anni presso lo stesso datore di lavoro.
In caso di rapporto di lavoro con numero di ore uguale o inferiore alle 25 settimanali, il preavviso di licenziamento sarà pari a:
- 8 giorni nell’ipotesi nella quale colf o badante abbia acquisito un’anzianità uguale o al di sotto dei 2 anni presso lo stesso datore di lavoro;
- 15 giorni se il lavoratore o la lavoratrice ha ottenuto un’anzianità maggiore dei 2 anni presso lo stesso datore di lavoro.
Maggiori i termini di preavviso per i rapporti di lavoro con convivenza e per i portieri privati, custodi di villa ed altri lavoratori che si avvalgono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dallo stesso, in quanto - come indica il Ccnl - il preavviso è uguale a:
- 30 giorni di calendario, fino ad un anno di anzianità;
- 60 giorni di calendario per anzianità maggiore di un anno.
Nel Ccnl colf e badanti c’è altresì una regola particolare per cui questi termini di preavviso di licenziamento andranno raddoppiati in ipotesi nella quale il datore di lavoro dia luogo al licenziamento della collaboratrice domestica prima del 31° giorno posteriore al termine del congedo per maternità della colf o badante.
Comunicazione del licenziamento: come effettuarla?
Al fine di completare la procedura di licenziamento colf o badante, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione del licenziamento al lavoratore e all’Inps. In particolare:
- il datore dovrà redigere una lettera di licenziamento, la quale dovrà essere consegnata al collaboratore o alla collaboratrice per raccomandata, per posta all’indirizzo di residenza o a mano. Essa servirà a dare e rispettare il citato preavviso. Molto importante ricordare dunque che, tra i vari dati ed informazioni, il documento dovrà includere la data effettiva della fine del rapporto di lavoro (vale a dire l’ultimo giorno in cui la colf o badante lavorerà) e i riferimenti economici all’ultima busta paga assegnata.
- in seconda battuta, il datore dovrà obbligatoriamente rendere nota la cessazione del rapporto di lavoro all’istituto di previdenza entro 5 giorni dalla sua effettiva chiusura. Detta attività di informazione potrà compiersi con i servizi web Inps o anche telefonando ai Contact Center Inps raggiungibili al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 da rete mobile. Altrimenti è anche possibile affidarsi ad enti di patronato e intermediari dell’istituto.
L’Inps, dopo aver ricevuto la comunicazione del licenziamento colf o badante, svolgerà le attività di sua competenza e darà luogo alla trasmissione della comunicazione di fine rapporto ai singoli servizi competenti, quali ad esempio l’Inail.
Diritto al TFR, ferie e tredicesima: chiarimenti
Abbiamo sopra visto che, salvo il caso della giusta causa, il mancato preavviso determina il versamento al lavoratore domestico dell’indennità sostitutiva, ma è vero anche che alla colf o badante spetta - alla chiusura del rapporto per licenziamento - il TFR, trattamento di fine rapporto, le eventuali ferie non sfruttate in precedenza e i ratei di tredicesima non ancora liquidati e maturati fino alla data della fine dell’esperienza lavorativa. Nel cedolino dell’ultimo mese, dunque, il datore dovrà immettere anche questi elementi con voce specifica.
Concludendo, come rimarca il Ccnl di settore, il collaboratore o collaboratrice domestica ha comunque sempre diritto alla liquidazione, che pertanto sussiste pure nelle ipotesi di lavoro saltuario o di poche ore nella settimana. Analogamente, la liquidazione vale anche in caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova.
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