In alcuni casi è possibile smettere di pagare il mutuo del tutto legalmente, quindi senza alcuna conseguenza sanzionatoria.
Le rate del mutuo possono diventare uno scoglio insormontabile, soprattutto se la situazione familiare si complica all’improvviso, ad esempio a causa di un licenziamento inaspettato. Può poi accadere che il mutuo sia insolitamente alto, in questo caso è opportuno verificare il tasso di interesse e anche la modalità su cui viene calcolato, perché la legge tutela precisamente i mutuatari in caso di incongruenze. Ecco in quali casi è possibile smettere di pagare il mutuo o una sua parte (legalmente) e come.
La sospensione del mutuo
In caso di difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo è bene sapere che esiste un Fondo statale per far fronte agli eventi improvvisi attivando la sospensione del mutuo. In particolare, è possibile ottenere una sospensione fino a un massimo di 18 rate sul mutuo per l’acquisto della casa principale acceso da almeno 1 anno.
In particolare, si può richiedere la sospensione al proprio istituto di credito allegando al modulo che si trova sul sito Consap opportunamente compilato la documentazione richiesta:
- Carta di identità del mutuatario;
- attestazione Isee (entro 30.000 euro).
Per usufruire della sospensione è necessario provare la situazione di sopraggiunta impossibilità nel fronteggiare il pagamento, ossia:
- Il licenziamento (non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo);
- la morte di un intestatario;
- la perdita di autosufficienza;
- l’invalidità almeno all’80% o riconoscimento di un handicap grave,
- la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
In virtù della sospensione, il Fondo statale concede il rimborso degli oneri finanziari per il 50% degli interessi relativi alle rate sospese. La restante metà, insieme alla quota capitale, resta a carico del mutuatario una volta terminata la sospensione.
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Non pagare il mutuo usurario
Quando le condizioni di interesse del mutuo sono usurarie è possibile pagare soltanto la restituzione del capitale, per l’appunto senza farsi carico degli interessi. Secondo la giurisprudenza, non c’è in merito alcuna distinzione fra interessi corrispettivi e moratori, in quanto la legge sull’usura non specifica differenze a riguardo.
Capire se il tasso di interesse sia considerabile usurario è molto più semplice di quanto possa sembrare. Il ministero dell’Economia, infatti, pubblica su base trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale il tasso medio per ogni diversa operazione di credito. Si considera usura il tasso che supera quello medio del 50%. Bisogna quindi verificare correttamente il tasso a seconda del mutuo e tener conto degli interessi su base singola (sostanzialmente senza sommare interessi di tipologie differenti). Allo stesso tempo, ai fini dell’usura bisogna anche tener conto delle spese aggiuntive per il cliente (come costi di apertura e di gestione).
Quando il tasso è d’usura, il mutuatario è esonerato dal pagamento relativo e può agire in giudizio per l’illegittimità del mutuo, ottenendo per l’appunto di non pagare gli interessi.
Non pagare il mutuo per sovraindebitamento
Abbiamo già visto che in casi di particolare difficoltà viene concessa una sospensione del mutuo, ma oltre alle cause previste dal Fondo anche i debiti eccessivi possono compromettere il saldo di questo debito. In tal proposito è intervenuta la procedura di sovraindebitamento (la cosiddetta legge Salvasuicidi), che permette tramite apposita richiesta al giudice una riduzione del costo totale e un piano di pagamento più favorevole oppure il “saldo e stralcio” per liberarsi dal pignoramento.
In tal proposito, è necessario dimostrare l’impossibilità di fronteggiare il pagamento in base a redditi e patrimoni e di non avere colpa del sovraindebitamento.
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Non pagare il mutuo con interessi troppo alti, l’anatocismo bancario
Quando gli interessi del mutuo vengono calcolati sul capitale sommato agli interessi scaduti si parla di anatocismo bancario, severamente regolamentato dalla legge in quanto provoca un aumento sconsiderato dei costi e comunque si tratta di un vero e proprio calcolo errato. Questo genere di calcolo è ammesso soltanto per gli interessi moratori, a patto che:
- Il calcolo avviene al massimo una volta l’anno;
- la stessa misura è applicata anche per gli interessi attivi dovuti dalla banca.
Al venir meno di queste condizioni, l’anatocismo bancario non è consentito dalla legge, che dunque esonera dal pagamento degli interessi.
Non pagare il mutuo per errori contrattuali
La sola ipotesi in cui è prevista la possibilità di non pagare l’intero ammontare del mutuo è relativa a lacune contrattuali importanti: la mancanza della firma di uno degli intestatari o l’assenza di forma scritta, per esempio. In situazioni simili, infatti, il contratto è nullo.
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