Cos’è il licenziamento per giusta causa? Ecco quando si può perdere il lavoro senza preavviso.
Il licenziamento per giusta causa comporta la perdita di lavoro senza preavviso.
Questo meccanismo particolare per determinare la fine del rapporto lavorativo si innesca quando il dipendente si rende colpevole di comportamenti talmente gravi e rilevanti dal punto di vista disciplinare da impedire, anche solo per un giorno, la prosecuzione del contratto di impiego.
Il licenziamento per giusta causa, insieme a quello per giustificato motivo soggettivo, fa parte della categoria dei licenziamenti disciplinari. Per poter essere applicato, comunque, vanno rispettati determinati dettami di legge e occorre che siano soddisfatte alcune condizioni particolari.
Di seguito, tutto quello che c’è da sapere sul licenziamento per giusta causa e quando è possibile perdere il lavoro senza preavviso.
Cosa si intende per licenziamento per giusta causa?
Il licenziamento per giusta causa è una forma di licenziamento disciplinare.
Si verifica quando il dipendente ha commesso una mancanza così grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, neanche per il tempo necessario a dare il preavviso.
Rispetto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, che garantisce il preavviso, è una forma più seria e gravosa di interruzione del contratto di lavoro.
Secondo l’art. 2119 del Codice Civile si parla di giusta causa di licenziamento quando si verifica “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” e l’intimazione deve essere immediata e tempestiva.
La giurisprudenza ha stabilito altresì che se il lavoratore commette un reato, il fatto non rappresenta automaticamente una giusta causa di licenziamento, perché il datore deve verificare l’inidoneità del lavoratore a proseguire con il rapporto di lavoro e deve attendere l’esito del processo prima di procedere con il licenziamento per giusta causa.
Licenziamento per giusta causa: la normativa di riferimento
Il licenziamento per giusta causa è disciplinato dall’articolo 2119 del Codice Civile, che stabilisce:
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Oltre al Codice Civile, altre normative rilevanti che trattano il tema sono:
- Legge n. 604/1966, che regola il licenziamento individuale e distingue tra giusta causa e giustificato motivo;
- Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), che tutela i lavoratori nei confronti dei licenziamenti illegittimi;
- Jobs Act (D.Lgs. 23/2015), che ha modificato il regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo
Licenziamento per giusta causa, c’è preavviso?
La risposta è negativa. Questo tipo di licenziamento, infatti, è caratterizzato proprio dall’assenza di preavviso.
Dato che il comportamento del lavoratore è considerato talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può interrompere immediatamente il contratto senza dover concedere il periodo di preavviso.
Questa assenza di preavviso è sancita dall’articolo 2119 del Codice Civile, che stabilisce che il recesso può avvenire senza preavviso quando c’è una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Se il licenziamento è impugnato e giudicato illegittimo, il lavoratore può ottenere il risarcimento del mancato preavviso o addirittura il reintegro, a seconda del caso.
Tutti i motivi che possono portare al licenziamento per giusta causa
Abbiamo già spiegato come la giusta causa venga connessa al dolo o alla colpa gravissima, casi che consentono al datore di lavoro, a differenza della risoluzione per inadempimento (giustificato motivo soggettivo), di procedere senza preavviso e senza il versamento dell’indennità (c.d. licenziamento in tronco).
Quali possono essere, nello specifico, questi fatti così gravi da legittimare il licenziamento senza giusta causa?
Eccone alcuni:
- ingiustificato rifiuto di lavorare;
- furto di beni aziendali di rilevante valore economico, come computer e sedie ergonomiche;
- lavorare per un altro datore di lavoro nei periodi coperti da indennità di malattia;
- abbandono immotivato, per più di 4 giorni, del posto di lavoro;
- presentarsi al lavoro in stato di alterazione psichica per aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti;
- uso del telefono durante l’orario di lavoro;
- minacce o percosse nei confronti del datore di lavoro o dei colleghi;
- utilizzo indebito dei permessi riconosciuti dalla Legge 104;
- falsificazione del cartellino o del badge;
- ritardi ripetuti e ingiustificati sul posto di lavoro;
- reiterato mancato rispetto degli orari delle visite fiscali;
- diffamazione nei confronti dell’azienda, anche se per mezzo di Facebook;
- rivelazione di segreti aziendali
Gli esempi che abbiamo fatto sono strettamente legati all’attività aziendale, tuttavia il dipendente può essere licenziato anche se commette fatti gravi che non riguardano la vita lavorativa ma la sua sfera privata: è il caso di reati come violenza domestica, minaccia, truffe e altri fatti gravi.
In questi casi, di norma, il licenziamento non è mai automatico. Il datore deve dimostrare che il o i reati commessi dal dipendente siano incompatibili con gli ideali e principi dell’azienda.
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