Comunicazioni IVA trimestrali non inviate? Partono i controlli delle Entrate

Anna Maria D’Andrea

23 Novembre 2018 - 16:58

Comunicazioni IVA trimestrali, segnalazioni sull’omesso invio in arrivo: regole e novità nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 23 novembre 2018.

Comunicazioni IVA trimestrali non inviate? Partono i controlli delle Entrate

Segnalazioni in arrivo per chi ha omesso l’invio delle comunicazioni IVA trimestrali. Regole e novità sono contenute nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 23 novembre 2018.

I destinatari delle comunicazioni e dei controlli sono stati individuati grazie al lavoro di incrocio di dati tra spesometro e Lipe: riceveranno la segnalazione e l’invito all’adempimento spontaneo i contribuenti che pur non avendo inviato la comunicazione trimestrale risultano aver emesso fatture.

La segnalazione per l’invito alla compliance e al ravvedimento operoso sarà inviata tramite PEC e sarà visualizzabile anche all’interno dell’area dedicata del portale Fatture e Corrispettivi.

Comunicazioni IVA trimestrali non inviate? Partono i controlli delle Entrate

L’effetto dell’incrocio di dati tra spesometro e Lipe è quello contenuto nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nella giornata odierna, il 23 novembre 2018.

Per stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti che non hanno inviato la comunicazione IVA trimestrale le informazioni derivanti dal confronto dei dati a propria disposizione.

L’incrocio dei dati alla base dei controlli delle Entrate riguarda quelli contenuti nello spesometro dei contribuenti stessi e dei propri clienti e quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta inviata alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per ulteriori dettagli si mette di seguito a disposizione il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 23 novembre 2018:

Agenzia delle Entrate - provvedimento 23 novembre 2018
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dal decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87

Omesso invio Lipe trimestrali, dati anche alla Guardia di Finanza

Attività congiunta da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza: le Fiamme Gialle avranno accesso ai dati e agli elementi individuati nel provvedimento di modo da controllare eventuali casi di sospetta evasione IVA.

I contribuenti che dovessero riscontrare errori nella comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate potranno richiedere assistenza tramite i canali consueti.

In alternativa sarà possibile mettersi in regola versando la sanzione dovuta tramite ravvedimento operoso prima dell’emissione dell’avviso bonario.

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