Il condono edilizio deve essere ammesso in assenza di opere edilizie, ma per un cambio di destinazione d’uso che allinea la situazione di fatto alla situazione di diritto. A ribadirlo è il TAR Lazio.
Il terzo condono edilizio è accessibile nel caso in cui non vi siano opere edilizie, ma cambio di destinazione d’uso.
Il mutamento di uso di un immobile già esistente senza opere edilizie e senza aumenti di volumetrie non può essere considerato un abuso non sanabile, a ribadirlo è il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio con la sentenza 4370 del 4 marzo 2024.
Ecco in quali casi il condono edilizio deve essere riconosciuto.
Condono edilizio per il cambio di destinazione d’uso
La sentenza in oggetto accoglie il ricorso presentato da un proprietario contro il diniego dell’istanza di condono presentata ai sensi della Legge n. 326/2003 (Terzo Condono Edilizio) per il cambio di destinazione d’uso da casa agricola a “ordinaria” abitazione residenziale.
Nel caso in oggetto l’istante ha richiesto il condono edilizio su un fabbricato classificato come “casa agricola”, l’immobile si trova in una zona con vincolo paesaggistico, di conseguenza il condono per il mero cambio di destinazione d’uso è stato negato. La parte propone ricorso.
Il TAR del Lazio sottolinea che, sebbene la zona sia sottoposta a vincolo paesistico, l’abuso in questione non ha avuto alcun impatto sull’ambiente circostante in quanto trattasi di “mero cambio d’uso meramente funzionale di un immobile a uso abitativo-residenziale non più per una famiglia o persone dedite all’agricoltura”.
Da casa agricola a ordinaria abitazione civile
Nel caso in oggetto la richiesta di accedere al terzo condono edilizio per il mero cambio di destinazione d’uso deve essere accolta in assenza totale di opere.
Il TAR ribadisce che nel caso in oggetto non vi è neanche il cambio sostanziale della destinazione d’uso visto che comunque per le attività svolte, l’immobile non era più a uso agricolo e neanche si può pensare che cambiando le attività di chi vive in un edificio, lo stesso debba essere demolito. Sottolinea il Tar “ Né può ammettersi la conclusione che sol per un siffatto mutamento di condizione debbano essere demolite tutte le case ex agricole-rurali, che magari abbiano pure un rilievo paesistico”.
Infatti, il dante causa era dedito all’agricoltura e aveva quindi senso la classificazione. I nuovi proprietari, invece, non svolgono più alcuna attività legata all’agricoltura e, di conseguenza, non ha senso la classificazione dell’immobile come casa agricola, ma neanche si può ipotizzare che solo per tale motivo l’immobile debba perdere ogni funzionalità. Il condono edilizio in questo caso adegua la situazione di diritto alla situazione di fatto.
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