Contratti di credito: tipologie, pubblicità, recesso

Massimiliano Carrà

24/05/2019

Contratti di credito: ecco cosa sono, quali tipologie esistono e quali sono le modalità di pubblicità e di recesso previste

Contratti di credito: tipologie, pubblicità, recesso

I contratti di credito regolano il credito ai consumatori, ossia quella forma di finanziamento oneroso che viene concesso a un consumatore per l’acquisto di beni o servizi a titolo personale.

I contratti di credito prevedono che un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.

Intanto va ricordato cosa si intende per consumatore e finanziatore:

  • consumatore: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla realtà imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
  • finanziatore: un soggetto che offre o stipula contratti di credito.

Diverso dal finanziatore è l’intermediario del credito, ossia un agente in attività finanziaria che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge almeno una delle seguenti attività:

  • presentazione o proposta di contratti di credito;
  • conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.

Una forma particolare del contratto di credito è il contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici. Deve però ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

  • il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
  • il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

Importante anche la definizione di costo totale del credito. Esso infatti indica gli interessi e tutti gli altri costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.

Il costo totale del credito viene indicato dal TAEG, ossia il tasso annuo effettivo globale. Le modalità di calcolo di quest’ultimo vengono indicate dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazione del CICR.

Infine, con importo totale del credito si indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito, mentre con sconfinamento si intende l’eventuale utilizzo da parte del consumatore di fondi eccessivi concessi dal finanziatore.

I contratti di credito: tipologie e pubblicità

I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta. Una copia di esso deve essere consegnata a clienti. Nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto di credito si ritiene nullo.

Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le modalità di essa vengono sempre stabilite dalla Banca d’Italia in conformità delle deliberazioni del CICR.

Va ricordato che sono considerate nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non siano stati inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato prima della stipula del contratto. Ovviamente, la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

  • il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del Tesoro annuali o di altri titoli similari, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Il consumatore non verserà altre somme;
  • la durata del credito è di 36 mesi.

Il contratto viene considerato nullo se non contiene le seguenti informazioni:

  • tipo di contratto;
  • parti del contratto;
  • importo totale del finanziamento e condizioni di prelievo e rimborso.

E in caso di nullità il consumatore non è tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto, o in mancanza, in 36 rate mensili.

Gli annunci pubblicitari che invece riportano il tasso di interesse o altre cifre che riguardano il costo del credito indicano le seguenti informazioni:

  • il tasso di interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo di credito;
  • l’importo totale del credito;
  • il TAEG;
  • l’esistenza di eventuali servizi accessori per ottenere il credito ;
  • la durata del contratto, se determinata;
  • l’importo totale dovuto dal consumatore e di conseguenza l’ammontare delle singole rate, sempre se è stato determinato in anticipo.

Il recesso

Il consumatore ha anche la facoltà di recedere dal contratto di credito. Per farlo ha a disposizione 14 giorni dal momento della conclusione del contratto, o se successivo, da quando riceve tutte le condizioni e le informazioni previste.

Il consumatore che recede deve:

  • dare comunicazione al finanziatore, indicandogli - prima della scadenza dei 14 giorni - una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto;
  • entro 30 giorni dalla comunicazione restituire il capitale e gli interessi finora maturati fino al momento della restituzione. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. Questo se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte.

Va anche detto che nei contratti di credito a tempo indeterminato:

  • il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza pagare penalità o spese. Il massimo di preavviso può essere di un mese.
  • il finanziatore ha il diritto di recedere con un preavviso di almeno due mesi, oppure a sospendere per una giusta causa l’utilizzo del credito da parte del consumatore. Il tutto deve avvenire sempre tramite una comunicazione

Il consumatore può anche rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento l’importo dovuto al finanziatore e in questo caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito.

In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo però se il contratto è in essere superiore a un anno non può superare l’1% dell’importo rimborsato, se è pari o inferiore a un anno deve essere massimo dello 0,5%.

L’indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato:

  • è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
  • se riguarda un contratto di apertura di credito;
  • se ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contrato;
  • corrisponde all’intero debito ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

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