Ridotte le sanzioni per il versamento in ritardo dei contributi Inps per i lavoratori agricoli. Ecco le novità volte a contrastare il lavoro nero.
Buone notizie per gli agricoltori: ridotte le sanzioni per il versamento in ritardo dei contributi Inps agricoltura.
C’è tempo fino al 17 marzo per versare i contributi Inps per i lavoratori agricoli, relativi al terzo trimestre 2024, scattano poi le sanzioni per i ritardi che da quest’anno sono ridotti.
Ecco gli importi da versare in caso di ritardo nel pagamento dei contributi Inps per i lavoratori agricoli.
Contributi agricoli in cassa al 17 marzo, ridotte le sanzioni per i ritardi
Quali sono le sanzioni in caso di omesso versamento dei contributi INPS per i lavoratori agricoli?
La riforma delle sanzioni è stata introdotta con il decreto legge 19 del 2024, convertito in legge 56 del 2024, e l’Inps ne illustra le conseguenze sul fronte del versamento dei contributi INPS con il Messaggio 871 del 2025. La novità entra in vigore nel mese di settembre 2024 e di conseguenza si applica per la prima volta con i versamenti in cassa dal 17 marzo 2025. La riduzione ha l’obiettivo di favorire l’emersione del lavoro nero che in agricoltura è particolarmente rilevante.
Se il ritardo non supera i 120 giorni, si applica il TUR, Tasso Ufficiale di Riferimento, che corrisponde al 2,65%. In passato lo stesso era del 2,90%. Se il ritardo supera i 120 giorni al TUR ora visto si applica un’ulteriore maggiorazione del 5,5%, si applica quindi un TUR dell’8,15%.
In nessun caso la sanzione può superare il 40% dell’importo da versare.
Ravvedimento operoso per i contributi Inps
Le sanzioni sono ridotte in caso di ravvedimento operoso, cioè nel caso in cui il contribuente volontariamente sani la propria posizione con un versamento tardivo e, quindi, prima di avvisi di accertamento da parte dell’ente creditore.
Nel caso in cui i contributi siano trasmessi entro 12 mesi dal termine ordinario volontariamente entro il termine di scadenza indicato nella sezione “modalità di pagamento”, si applica la sanzione per evasione in misura ridotta: Tur maggiorato del 5,5% (quindi 8,15%).
Nel caso in cui il pagamento venga eseguito entro 60 giorni dal termine di pagamento, la sanzione sarà pari al tasso del Tur maggiorato del 7,5% (10,15%).
Omissione pagamento con avviso di accertamento
L’omissione del versamento oltre 60 giorni comporta l’applicazione dell’ordinaria sanzione pari al 30% fino al 60% per ritardi ulteriori dell’importo dei contributi non corrisposti (oltre maturano gli interessi di mora).
In caso di accertamento contributivo d’ufficio e verbale notificati a partire dal 1° settembre 2024, è prevista la riduzione del 50% delle sanzioni per omissione oppure, a seconda dei casi, per evasione, a condizione che il pagamento sia eseguito integralmente entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento.
In ogni l’Inps rende noto che le sanzioni dovute in caso di ritardo nel pagamento dei contributi si aggiornano automaticamente in estratto conto, quindi l’azienda agricola che deve effettuare il versamento in ritardo troverà già calcolato nel sito Inps gli importi da versare con le sanzioni.
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