Corrispettivi telematici, chiarimenti sulla sospensione dei termini per l’invio telematico: le novità sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020.
Corrispettivi telematici : doppio binario per la sospensione dei termini di invio.
Dopo l’emanazione del D.L. 18/2020, si attendevano dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, prova a delineare quanto disposto dall’articolo 62 commi 1 e 6 D.L. 18/2020, il quale prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nel territorio dello Stato Italiano, la sospensione di tutti gli adempimenti tributari che ricadono nel periodo tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.
Tali adempimenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione delle relative sanzioni.
Il documento conferma le indiscrezioni che circolavano dopo la l’emanazione del DL Cura Italia: per chi utilizza un Registratore Telematico per l’invio dei corrispettivi elettronici, la trasmissione non è sospesa.
La sospensione è invece prevista nel caso in cui l’invio avvenga manualmente, senza registratore telematico.
Corrispettivi da Registratore Telematico: nessuna sospensione dei termini di invio
La circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, quindi stabilisce che, laddove venga utilizzato un Registratore Telematico per l’invio dei corrispettivi elettronici, la trasmissione non è sospesa.
La ragione è sopratutto di carattere pratico, infatti è impensabile come, in un tale momento di difficoltà, vi sia l’emanazione di una norma che mandi ancor di più in confusione esercente e consumatore finale.
Quindi l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è giusta e permette, ai diversi operatori economici, di continuare lo sviluppo delle proprie attività, rilevando contabilmente e fiscalmente l’operazione effettuata.
Inoltre consente al consumatore finale di avere il rilascio, al termine dell’operazione, dello scontrino, che il più delle volte è indispensabile per eventuali garanzie.
La mancata sospensione può essere giustificata anche dal fatto che, per i possessori di un Registratore Telematico, la trasmissione dei corrispettivi fa seguito in modo pressoché automatico alla memorizzazione.
Tuttavia, nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, troviamo anche un’importate apertura:
“In un’ottica di massimo favor per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo)”.
Quanto appena disposto sopra è coerente sia con la nozione di forza maggiore, che l’Agenzia delle Entrate ricollega direttamente a diverse sentenze della Corte di Cassazione, sia con la procedura di emergenza prevista in sede di primaria introduzione dei corrispettivi telematici.
Trasmissione telematica dei corrispettivi in fase transitoria: sospensione per chi è senza RT
Nel caso in cui vi sia la trasmissione dei corrispettivi in fase transitoria, e quindi non con il registratore telematico, troviamo una sospensione di 60 giorni dell’adempimento.
Questo perché, gli esercenti che non sono in possesso di un registratore di cassa telematico, trasmettono i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, in modo manuale, utilizzando quindi i servizi web dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2 comma 6 ter del DLgs 127/2015).
Recita infatti testualmente la circolare:
“Ricade, evidentemente, nella sospensione anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle Entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali. Similarmente, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici”.
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