Salvo ripensamenti dell’ultim’ora, dal 1° gennaio 2025 scomparirà il cosiddetto bonus verde, cioè la detrazione Irpef prevista per gli interventi di sistemazione a verde di giardini e balconi.
Ancora pochi giorni di tempo per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di “sistemazione a verde”: il disegno di legge di Bilancio 2025 – attualmente all’esame delle commissioni parlamentari – non contiene infatti alcuna proroga della misura.
Pertanto per i lavori che dovessero essere fatturati dopo il 31 dicembre 2024 sfuma la possibilità per il committente di detrarre la relativa spesa.
Interventi agevolati con il bonus verde
L’agevolazione - disciplinata dall’art. 1, commi da 12 a 15, della L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) – consiste nella possibilità di detrarre ai fini Irpef, nella misura del 36%, le spese sostenute per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Vi rientrano quindi anche le spese sostenute per l’acquisto e la piantagione di piante ed alberi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Rientrano nell’ambito applicativo della detrazione anche le spese di progettazione e manutenzione, semprechè siano connesse all’esecuzione degli interventi citati.
La detrazione, da calcolarsi su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, dev’essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per ciascun immobile.
Il bonus verde per il condominio
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare adibita ad uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Esempio: il condomino proprietario di un appartamento all’interno di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, potrà calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte che riguarda le spese condominiali.
Rientrano nell’agevolazione anche la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi, ma solo tali interventi sono permanenti e sempreché si riferiscano a un intervento innovativo di sistemazione a verde di immobili residenziali.
Interventi esclusi
La detrazione non spetta invece per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
- i lavori in economia.
Documentazione per usufruire del bonus verde
Per quanto riguarda gli oneri documentali, nella causale della fattura andrà indicato che si tratta di interventi agevolati ai sensi dell’art. 1, commi 12-15, L. 205/2017 (con la Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha infatti sottolineato l’obbligo di specificare “la riconducibilità della stessa [fattura, ndr] agli interventi agevolabili”.
I pagamenti devono ovviamente essere effettuati con modalità tracciabili, quali assegni, bancomat, carte di credito, ecc.
Non solo: è necessaria anche un’autocertificazione la quale attesti che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede l’importo massimo ammesso.
Per i lavori effettuati in ambito condominiale, l’amministratore del condominio è tenuto ad effettuare una dichiarazione attestante il corretto adempimento di tutti gli obblighi prescritti, l’importo versato dal singolo condomino nonché l’ammontare della detrazione fiscale.
Si tenga presente infine che per gli interventi di importo complessivo superiore a 70.000 euro, avviati dal 28 maggio 2022, ai fini della detrazione occorre che i lavori stessi siano stati eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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