Il decreto passa lo scoglio del Senato e approda alla Camera. Prorogata la cd. riforma Cartabia, divieto di concessione dei benefici penitenziari, ergastolo ostativo e contrasto ai raduni illegali.
Nella giornata di martedì, con 92 voti favorevoli, 75 contrari e un’astensione, il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge n. 274 di conversione del d.l. n. 162/2022.
Il decreto battezzato «Rave» contiene vari capitoli: reca misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Sancisce la proroga di due mesi, fino al prossimo 30 dicembre, dell’entrata in vigore della riforma penale dell’ex Guardasigilli Marta Cartabia, contiene gli obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-19 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (rave party).
Nel provvedimento è stata introdotta anche una novità: via i reati della pubblica amministrazione dall’elenco di quelli che rientrano nelle regole dell’ergastolo.
Il testo passa ora all’esame della Camera, ove dovrà essere approvato entro il 30 dicembre 2022. Vediamo nello specifico le misure su cui il decreto interviene.
Nuova disciplina transitoria per il processo penale
Tra gli emendamenti del Governo approvati in commissione Giustizia sono ben 12 quelli che contengono norme transitorie sulla riforma Cartabia: il decreto dispone il differimento, dal 1° novembre al 30 dicembre 2022, dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2022 attuativo della cosiddetta «riforma Cartabia» per quanto riguarda il processo penale.
Tra gli ultimi ritocchi approvati, si segnala l’introduzione di particolari disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, di termini per la costituzione di parte civile, di processo penale telematico, di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, di indagini preliminari, di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere, di udienza predibattimentale e di giustizia riparativa, la cui entrata in vigore segnaliamo, slitta al 30 giugno 2023.
Lo slittamento è stato disposto, a detta del ministero della Giustizia, «nel pieno rispetto della cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».
Alla base del rinvio, le preoccupazioni prospettate dagli operatori del sistema giudiziario sull’impatto delle nuove norme. Lo stesso differimento potrebbe permettere di perfezionare misure organizzative già avviate e adeguati supporti tecnologici, così da garantire agli uffici giudiziari le migliori condizioni per una piena, tempestiva ed efficace applicazione della riforma già approvata, nonché di valutare l’adozione di ulteriori norme transitorie.
Rave Party: riformulata la norma incriminatrice
In sede di conversione del decreto è stata riformulata la norma antirave, in modo da rendere più specifica la nuova fattispecie incriminatrice ed evitare applicazioni estensive.
Il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica è collocato tra i delitti contro il patrimonio del Codice penale, e punisce chiunque promuova un’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento quando ne derivi un concreto pericolo per la sicurezza e la sanità pubblica.
Sono puniti promotori e organizzatori, che rischiano il carcere fino a sei anni e possono essere intercettati, mentre per i partecipanti continua a valere l’invasione di terreni: la fattispecie è limitata a “raduni musicali” o di “intrattenimento”, escludendo così manifestazioni e occupazioni.
Prevista inoltre una multa da mille a 10 mila euro e sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
Riforma dell’ergastolo ostativo
Tra gli altri approfondiamo ora il tema dell’ergastolo ostativo: la nuova legge che risponde alle richieste della Consulta del maggio 2021.
L’ergastolo ostativo è tra le misure di emergenza nella lotta alla mafia volute dal giudice Falcone nel 1992. Essa prevede che i condannati per alcuni reati gravi, in particolare mafia, terrorismo e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, non abbiano la possibilità di accedere ad alcun beneficio penitenziario, come ad esempio i permessi premio e il lavoro esterno, se non decidono di collaborare con la giustizia, dimostrando così il loro ravvedimento
La Consulta ha restituito gli atti alla Cassazione, che aveva sollevato la questione di legittimità: con l’ordinanza 97/2021 la Corte Costituzionale ha stabilito che la collaborazione con le autorità non può essere l’unica via per i benefici carcerari. La Corte, allora, disse che era incostituzionale negare la liberazione condizionale a chi si trovava sotto ergastolo ostativo e concederla solo in presenza di una collaborazione con la giustizia.
Con il nuovo provvedimento dunque, arrivano dei paletti precisi su questa misura: in particolare, si indicano requisiti stringenti, per impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza. Il decreto legge interviene sulla disciplina relativa alla concessione dei benefici su detenuti e internati, con riferimento ai delitti commessi “per terrorismo” e per i «reati di mafia».
Le nuove misure altresì:
- estendono al regime della liberazione condizionale la disciplina restrittiva per l’accesso ai benefici penitenziari;
- introducono una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati «ostativi» commessi prima dell’entrata in vigore della riforma;
- estendono la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha facoltà di procedere a indagini fiscali e patrimoniali.
Il reato contro la pubblica amministrazione non è più ostativo
Altro aspetto disciplinato è quello dei reati contro la pubblica amministrazione che escono dall’elenco di quelli per cui non sono previsti i benefici penitenziari.
Con l’approvazione all’emendamento del capogruppo di FI Pierantonio Zanettin vengono cancellati i reati contro la Pubblica amministrazione dall’elenco di quelli ostativi.
Potranno godere dei benefici carcerari automatici anche i condannati per reati contro la Pubblica amministrazione, corruzione, concussione, peculato.
Rinvio delle multe ai non vaccinati al 2023
Per finire, si segnala che in tema di obblighi di vaccinazione anti covid, è stato disposto che fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione ai no vax tenuti all’obbligo vaccinale.
Sarà possibile visitare senza green pass i degenti in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, negli hospice e in ospedale. È stato ridotto a cinque giorni il periodo di autosorveglianza per i contatti stretti di soggetti positivi al covid.
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