Può fruire della detrazione per la ristrutturazione della casa il coniuge non proprietario dell’immobile? Vediamo cosa dice al riguardo l’Agenzia delle Entrate.
La detrazione per ristrutturazione spetta al proprietario dell’immobile, ma nel caso che non abbia la giusta capienza fiscale può richiederla il coniuge che non è proprietario dell’immobile?
La detrazione fiscale riconosciuta con il bonus ristrutturazione è pari al 50% delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria od ordinaria dell’immobile in cui si ha la residenza e al 36% per le eventuali seconde case. Solitamente il beneficio è fruito dal proprietario dell’immobile che sostiene l’onere. Può richiedere l’agevolazione anche il coniuge non proprietario?
La domanda in questione è di interesse abbastanza ampio, visto che non tutti i proprietari di immobili hanno la giusta capienza fiscale per poter fruire interamente della detrazione.
Non si tratta di casi isolati, basti pensare che oltre a coloro che non hanno redditi molto alti, dal godimento della detrazione per le ristrutturazioni immobiliari sono esclusi anche tutti i lavoratori autonomi che hanno aderito a regimi di tassazione sostitutivi dell’Irpef. Un caso lampante di esclusione dalle detrazioni fiscali è rappresentato dal lavoratore autonomo che ha scelto il regime forfettario: in questo caso, se non ci sono altri redditi assoggettabili all’Irpef, non spetta nessuna detrazione.
Nei casi in cui non c’è la capienza fiscale la detrazione è perduta.
Le detrazioni dipendono dalla capienza fiscale
Le detrazioni, non solo quelle per ristrutturazioni edilizie, dipendono dalla capienza fiscale del contribuente: la detrazione, infatti va a diminuire l’imposta da versare (Irpef); se non si versa l’Irpef perché si rientra nella no tax area, si versa un importo minore alla quota di detrazione spettante o si versa un’imposta sostitutiva il rischio è quello di perdere totalmente o parzialmente il diritto all’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato più volte che il familiare convivente del possessore o del proprietario dell’immobile oggetto di lavori edilizi può, nel rispetto di determinati requisiti, usufruire delle detrazioni riconosciute sui lavori di recupero del patrimonio edilizio. Il coniuge è un familiare convivente e proprio per questo può, a determinate condizioni, fruire delle detrazioni per le spese di ristrutturazione.
L’ultima delucidazione è stata fornita dall’Ente come risposta a una domanda posta da un cittadino con moglie incapiente e proprietaria al tempo stesso al 100% dell’immobile in cui vivono. L’uomo ha precisato di essersi fatto carico delle spese di ristrutturazione condominiali pagando quanto dovuto al condominio a mezzo bonifico bancario.
Il nodo da sciogliere riguarda il codice fiscale da inserire da parte dell’amministratore di condominio nella “comunicazione spese edilizie su parti comuni condominiali” per il 730 precompilato: quello del beneficiario della detrazione sulle spese di ristrutturazione (il familiare convivente che ha pagato i lavori edilizi) oppure del proprietario dell’immobile (coniuge incapiente)?
Vediamo come l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito, quali sono gli ultimi chiarimenti forniti in tema di detrazioni spettanti al coniuge non proprietario dell’immobile e quando tempo si ha a disposizione per trasmettere la comunicazione delle spese edilizie su parti comuni condominiali all’amministratore e all’Agenzia delle Entrate.
Detrazione spese di ristrutturazione, quando spettano anche al coniuge non proprietario
La risposta dell’Agenzia delle Entrate non si è fatta attendere. L’ente ha chiarito che il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione può essere trasferito al familiare convivente dell’incapiente a condizione che sia il familiare stesso, non proprietario, dell’immobile ad aver sostenuto le spese necessarie per mettere a punto gli interventi. Il familiare che porta in detrazione le spese può essere un figlio, un genitore o il coniuge; cosa determinante è che sia convivente con il proprietario.
In questo caso, il coniuge incapiente (proprietario dell’immobile al 100%) dovrà informare l’amministratore di condominio del pagamento delle spese di ristrutturazione da parte del familiare convivente (non proprietario).
Fatto questo, sarà compito dell’amministratore di condominio indicare come beneficiario delle detrazioni all’Agenzia delle Entrate poiché è il soggetto che ha sostenuto le spese.
Detrazione spese di ristrutturazione, quale codice fiscale inserire nella dichiarazione dei redditi
Veniamo al secondo quesito da sciogliere, quello riguardante il codice fiscale da indicare in sede di dichiarazione dei redditi per beneficiare della detrazione sulle spese di ristrutturazione sostenute.
Il dubbio posto dal coniuge non proprietario (il marito nel nostro caso) all’Agenzia delle Entrate riguarda la scelta tra il suo codice fiscale e quello della moglie incapiente.
Sulla scia di quanto sopra detto, l’Ente precisa che l’amministratore di condominio è tenuto a inserire nella “Comunicazioni spese edilizie su parti comuni condominiali”, per il modello 730 precompilato, il codice fiscale di chi ha supportato le spese per la realizzazione dei lavori (il marito e non la moglie incapiente anche se proprietaria dell’immobile).
Lo stesso amministratore di condominio dovrà riportare nel campo “Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” che si tratta di un soggetto a lui indicato dal coniuge incapiente proprietario dell’immobile (la moglie in questo caso).
Ovviamente lo stesso discorso è applicabile anche qualora la ristrutturazione non riguardi parti comuni del condominio. Anche per ristrutturazioni interne all’immobile il familiare convivente non proprietario ha diritto a detrarre le spese per gli interventi realizzati se ha sostenuto l’onere dei pagamenti.
Detrazione spese di ristrutturazione, quando inviare la comunicazione delle spese
Osservate tutte le condizioni viste nei paragrafi precedenti, il coniuge non proprietario dell’immobile, al quale spettano le detrazioni, troverà l’ammontare speso per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione non nel modello 730, ma nella dichiarazione precompilata.
Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere la detrazione delle spese di ristrutturazione, il beneficiario (marito convivente non proprietario dell’immobile) sarà chiamato a inserire i dati nella propria dichiarazione dei redditi.
Se l’amministratore di condominio non riceve la “comunicazione spese edilizie su parti comuni condominiali” da parte del proprietario, il primo indicherà all’Agenzia delle Entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, il coniuge incapiente il quale, considerata la sua posizione, non potrebbe portare in prima persona in detrazione le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Spese di ristrutturazione per coniuge non proprietario, chiarimenti
Il coniuge (o familiare) non proprietario dell’immobile ha diritto alle detrazioni per le spese sostenute nell’intervento di riqualificazione edilizia nel caso che conviva con il proprietario e abbia un reale diritto di godimento sull’immobile stesso.
Il nodo della questione va ricercato proprio sul diritto di godimento. Il coniuge non proprietario, quindi, può fruire delle detrazioni della casa di abitazione senza nessun problema. Il dubbio viene su eventuali seconde case.
Se la seconda casa è locata, infatti, il coniuge non proprietario non ha diritto di godimento su di essa e proprio per questo motivo non ha diritto a fruire delle eventuali detrazioni per lavori di ristrutturazioni effettuati, anche se ha sostenuto le spese. Lo stesso si può dire per le case per le quali si ha la sola nuda proprietà o concesse in comodato d’uso gratuito.
In questi tre casi a poter fruire della detrazione è solo il proprietario e non anche i familiari e il coniuge convivente. Per le seconde case, quindi, la detrazione può essere fruita dal coniuge non proprietario solo nel caso che queste risultino a disposizione.
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