Si possono portare in detrazione sul 730/2025 spese che sono state pagate da altre persone? Cosa dice la normativa?
Le detrazioni nel 730/2025 sono possibili se a pagare le spese è stata un’altra persona diversa dal contribuente? La domanda è legittima se si pensa che solitamente, in famiglia, non è sempre la stessa persona a sostenere le spese: il marito, ad esempio, può fare un bonifico per pagare una spesa della moglie oppure la moglie può pagare, in farmacia, i medicinali del marito. In questi casi a chi spetta la detrazione nel 730, a chi sostiene la spesa o a chi è intestata la fattura/scontrino?
Una risposta a questa domanda l’ha fornita l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello 431 del 2020. La spiegazione fornita al riguardo è che la detrazione spetta, indipendentemente da chi ha effettivamente pagato, all’intestatario della fattura. L’importante è che il metodo di pagamento con cui è stata saldata sia tracciabile. La normativa, infatti, non specifica chi deve essere a sostenere la spesa, richiede soltanto che sia effettuata con mezzi di pagamento tracciabili. Ci sono però delle eccezioni.
Detrazioni spese pagate da altri
Supponiamo che vi sia una fattura o una ricevuta intestata alla moglie, ma a pagare sia il marito con il proprio bancomat. A chi spetta la detrazione? Alla moglie intestataria della fattura o al marito che con un mezzo di pagamento tracciabile l’ha sostenuta?
La detrazione spetta sempre alla figura che è intestataria del documento di spesa e non a chi ha materialmente effettuato il pagamento con il proprio mezzo di pagamento tracciabile (a meno che la moglie, ovviamente, non sia a carico fiscalmente del marito). Le regole per poter fruire delle detrazioni, infatti, richiedono che siano effettuate con mezzi di pagamento tracciabile, ma non è mai specificato che a pagare debba essere l’intestatario della fattura per poter godere del beneficio fiscale.
Il dubbio interpretativo sul pagamento tracciabile
Si tratta di un dubbio più che lecito che nasce proprio nel 2020 quando è stato introdotto l’obbligo dei pagamenti tracciabili per poter fruire della maggior parte delle detrazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate, però, in risposta all’interpello sopra menzionato ha chiarito che, a prescindere da chi effettivamente sborsi l’importo per pagare la spesa, la stessa deve essere portata in detrazione dall’intestatario della fattura o della ricevuta.
Facciamo l’esempio che più spesso potrebbe verificarsi riferito alle spese mediche e sanitarie. Se si deve effettuare una visita specialistica presso una struttura privata e non convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, e a pagare con mezzi di pagamento tracciabile non è il paziente, la detrazione spetta, in ogni caso a chi ha effettuato la visita e non a chi ha materialmente pagato l’importo.
Per quanto riguarda i farmaci acquistati in farmacia, invece, indipendentemente da chi paga la detrazione spetta a chi compare nel documento di spesa: in questo caso il codice fiscale presente sullo scontrino parlante ha diritto alla detrazione. Facciamo un esempio per capire. La moglie va in farmacia con una prescrizione di farmaci a suo nome. Al momento di pagare presenta la tessera sanitaria del marito (perché magari lei non è a carico ma non ha neanche capienza fiscale per portare in detrazione la spesa) e sullo scontrino parlante compare il codice fiscale del marito, non quello della moglie: la detrazione spetta al marito perché il documento di spesa (e non la prescrizione) è intestato a lui.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
In risposta all’Interpello 431 l’Agenzia delle Entrate afferma che
“Si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto”.
Riassumendo, quindi, la detrazione spetta all’intestatario della fattura e non a chi sostiene la spesa con pagamenti tracciabili. Questo perché al legislatore importa che la spesa sia tracciabile e non che vi sia corrispondenza tra chi acquista e chi paga. Ovviamente, però, la corrispondenza deve esserci sull’importo tra fattura e lo scontrino di pagamento.
Anche nelle ristrutturazioni edilizie il beneficiario della detrazione può essere anche diverso da chi effettua il bonifico, imprescindibile, invece, è che chi gode della detrazione sia intestatario delle fatture e che sia indicato il suo codice fiscale quale beneficiario delle detrazioni nel bonifico parlante che si effettua a saldo (parziale o totale) delle fatture.
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