Con la separazione si potrà già fare domanda di divorzio. Nel disegno del nuovo decreto legislativo in tema di diritto di famiglia, l’iter per lasciarsi diventa sempre più veloce.
Il processo per le crisi familiari si trasforma. Tra le novità introdotte per sveltire i processi nello schema di decreto legislativo che attua la riforma civile (legge 206/2021), nella parte riservata alle persone e alla famiglia è prevista la possibilità, con un unico atto introduttivo, di chiedere separazione e divorzio insieme.
Si tratta di una importante novità in ambito di diritto di famiglia. Il procedimento unificato in materia di persone, minorenni e famiglia, con cui si prevede la possibilità di introdurre, insieme con la domanda di separazione, anche quella di divorzio, rivoluziona il processo che divide i matrimoni, oltre che apportare nuove regole per le domande di scioglimento delle unioni civili e regolare l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli delle coppie non coniugate.
Parliamo di temi che finora presentano nel nostro ordinamento delle grosse lacune e che adesso potranno finalmente essere colmate con queste disposizioni. Approfondiamone di seguito i contenuti.
Riforma del processo civile: i dettagli sulla delega al Governo
La legge n. 206 del 2021, analogamente alla parallela riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021), presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall’altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.
In particolare, la legge n. 206 del 2021, all’ art. 1, comma 23, enuncia i princìpi e criteri direttivi per l’introduzione, nel Codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.
Riforma processo civile: novità per persone e famiglia
Lo schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso luglio è giunto ora all’esame delle commissioni parlamentari e attua la suddetta legge delega n. 206 del 2021 per rendere più efficiente il processo civile; come detto esso comprende al suo interno una parte piuttosto corposa di norme dedicate alla materia dei diritti delle persone e delle famiglie.
Se il disegno fosse approvato così come ipotizzato, verrebbe inserito nel Libro II del Codice di procedura civile, il Titolo IV-bis, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie».
Tra i nuovi articoli, quelli dal 473-bis.47 a 473-bis.51, introducono inedite indicazioni e cambiamenti: oltre alla possibilità di domanda congiunta per separazione e divorzi, sono previste anche le domande per sciogliere le unioni civili e la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli delle coppie non coniugate.
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Cumulo di domande di separazione e divorzio nella riforma
Come premesso alcune parti della riforma sono dedicate ai procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e la modifica delle relative condizioni.
Nello specifico andiamo di seguito a elencare alcuni articoli ricompresi nel testo:
- l’art. 473 bis. 47 è dedicato al foro competente;
- l’art. 473 bis. 48 sancisce l’obbligo di allegare determinati documenti al ricorso e alla comparsa di risposta;
- l’art. 473 bis. 49 si occupa del cumulo delle domande per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’art. 473. bis. 50 riguarda i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice che prevede l’interessante novità della formulazione di un piano genitoriale;
- l’art. 473 bis. 51 è relativo ai procedimenti su domanda congiunta.
Ai ricorsi per separazione o divorzio, se vengono presentate domande di contributo economico o se ci sono figli minori, occorre sempre allegare:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- i documenti che attestano la titolarità di diritti reali su beni immobili beni mobili registrati e quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
In caso di proposizione di domande di separazione e divorzio tra le stesse parti davanti giudici diversi, si applicherà l’art. 40 cpc dedicato alla connessione, che determinerà quindi la trattazione davanti a un unico giudice.
Nel caso invece in cui i procedimenti dovessero pendere davanti allo stesso giudice si procederà alla riunione come disciplinata dall’art. 274 c.p.c. Se poi la coppia ha figli, la remissione avviene davanti al giudice indicato dall’art. 473 -bis 11, ossia il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza.
Possibilità di chiedere separazione e divorzio con un unico atto introduttivo
Di particolare interesse, soprattutto per i risvolti pratici che comporterà, è la novità rappresentata dalla possibilità di proporre la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio sin dagli atti introduttivi del giudizio di separazione dei coniugi.
Domande che, come dispone l’art. 473 bis. 49:
«sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.»
L’articolo 473-bis.49 pertanto permette di cumulare le domande di separazione e divorzio: in pratica, negli atti introduttivi del procedimento di separazione, le parti possono proporre anche la domanda di divorzio.
Quella di coordinare i due procedimenti è un’esigenza divenuta urgente dopo la legge 55/2015, che ha ridotto i termini per presentare la domanda di divorzio dopo l’avvio della separazione.
La domanda di divorzio presentata insieme a quella di separazione sarà procedibile solo una volta decorso il termine e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Inoltre i giudizi di separazione e divorzio presentati in momenti diversi e anche davanti a giudici diversi si potranno riunire.
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