Separazione con addebito: le conseguenze per il partner con colpa

Marco Montanari

28 Gennaio 2022 - 11:58

Cosa si intende per separazione con addebito? Quali sono le conseguenze per il partner con colpa, ovvero ritenuto responsabile della separazione? Cerchiamo di rispondere a tali quesiti.

Separazione con addebito: le conseguenze per il partner con colpa

Sappiamo che, con il matrimonio, i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (art. 143, c.c.). Questi ultimi, in particolare, sono rappresentati dall’obbligo di:

  • fedeltà reciproca;
  • assistenza morale e materiale;
  • collaborazione nell’interesse della famiglia;
  • coabitazione (convivenza sotto lo stesso tetto).

Entrambi i coniugi sono inoltre tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Può tuttavia accadere che uno di essi venga meno a tali doveri causando una crisi di coppia, costringendo così l’altro, nei casi più gravi, a pretendere la cosiddetta “ separazione con addebito”.

Ma cosa si intende con questo termine? E quali sono le conseguenze che comporta per il partner che, con colpa, si è reso responsabile della separazione?

Esaminiamo, di seguito, la disciplina prevista dalla legge in materia.

Quando si può chiedere la separazione?

In via generale, la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole (art. 151, c.c.).

In altre parole, la separazione può essere chiesta dai coniugi non necessariamente quando si verifica la violazione di uno dei doveri derivanti dal matrimonio, ma anche in presenza di altre circostanze che rendano comunque impossibile la convivenza (come la fine del sentimento o l’incompatibilità caratteriale).

La legge, infatti, non prevede un motivo specifico di separazione personale, né chi la richiede è tenuto a dimostrarne l’esistenza.

Un caso a parte, poi, si ha quando i fatti scatenanti la separazione possano recare (o abbiano recato) grave danno ai figli.

Può anche darsi, però, che la causa alla separazione sia attribuibile, in via esclusiva, al coniuge che abbia violato uno dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 143, c.c.).

Esempi classici sono l’infedeltà coniugale del partner o l’allontanamento dall’abitazione familiare senza giusta causa.

Vediamo meglio cosa può accadere in simili ipotesi.

La separazione con addebito

È il caso del coniuge che, nel chiedere al giudice di pronunciare la separazione, ritenga che la causa della stessa sia attribuibile, in via esclusiva, alla condotta - illecita - dell’altro coniuge.

Si pensi alla separazione chiesta dalla moglie a seguito della scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta, a sua insaputa, dal marito.

Ebbene, nel presentare tale richiesta, la moglie potrà domandare al giudice che la causa della separazione sia addebitata al marito; in altri termini, domanderà la separazione con addebito a carico del coniuge infedele.

Secondo l’articolo 151 del Codice civile, infatti:

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

Come visto, ci troviamo nell’ambito della separazione giudiziale: l’ordinamento non ammette la possibilità di addebito né in caso di separazione consensuale, né quando la separazione è fatta in Comune o tramite negoziazione assistita.

Ma esistono determinati presupposti per richiedere l’addebito: vediamo quali.

I presupposti dell’addebito

Esistono precisi presupposti affinché il giudice dichiari l’addebito:

  • la presenza delle circostanze attinenti alla violazione dei doveri coniugali;
  • l’esistenza del nesso di causalità tra queste e la fine della relazione di coppia;
  • l’espressa richiesta di addebito da parte di uno dei coniugi.

Secondo la giurisprudenza, è poi possibile chiedere l’addebito anche in presenza della violazione di diritti costituzionalmente garantiti (Cass. civ. n. 7321/2005).

In buona sostanza, il coniuge che chiede l’addebito della separazione deve dimostrare che:

  • l’altro coniuge si è sottratto ai doveri coniugali previsti dalla legge;
  • tale circostanza è stata la causa scatenante della separazione: senza di essa i coniugi non sarebbero arrivati a separarsi.

Così, se l’infedeltà coniugale è intervenuta “a cose fatte”, perché, ad esempio, i coniugi non convivevano o non avevano alcun rapporto ormai da tempo, essa non potrà considerarsi quale causa della separazione (in quanto avvenuta per altri motivi, precedenti al tradimento); conseguentemente, l’addebito a carico del coniuge infedele sarà escluso.

Secondo la Cassazione, infatti, una stabile relazione extra-coniugale viola gravemente l’obbligo di fedeltà e può rendere intollerabile la convivenza, giustificando l’addebito al coniuge che ne è responsabile, solo quando sia accertata l’esistenza del nesso causale fra tradimento e crisi della coppia (Cass. civ. n. 4290/2005).

Le conseguenze dell’addebito

Abbiamo visto quali sono i presupposti per richiedere l’addebito della separazione, ma quali sono le conseguenze per il partner ritenuto responsabile?

Va premesso che l’addebito ha la funzione di sanzionare l’illecito compiuto da uno dei coniugi, rappresentato dalla violazione dei doveri previsti dalla legge in caso di matrimonio (art. 143, c.c.).

Come sanzione, essa ha conseguenze di carattere patrimoniale: vediamole di seguito.

In primo luogo, il coniuge cui viene addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento.

La legge prevede, infatti, che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” (art. 156, comma 1, c.c.).

In altre parole, l’obbligo di mantenimento in caso di addebito potrà essere posto a carico solo del coniuge responsabile.

Normalmente, invece, se la separazione è senza addebito, non esiste una regola prestabilita: il mantenimento viene corrisposto da parte del coniuge con il reddito più elevato per consentire a quello economicamente più debole di mantenere un reddito adeguato.

In altri termini, esso ha lo scopo di “equilibrare” le rispettive condizioni reddituali dei coniugi.

Ovviamente, anche in caso di addebito, affinché il coniuge abbia diritto al mantenimento è sempre necessario che dimostri di non possedere “adeguati redditi propri”.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto per il coniuge con addebito di ricevere gli alimenti da parte dell’altro coniuge, qualora versi in stato di bisogno (art. 156, comma 3, c.c.).

A differenza del mantenimento, dunque, il diritto agli alimenti è sempre riconosciuto dalla legge: la sua funzione è quella di assicurare la necessaria assistenza economica al partner che versi in un particolare stato di bisogno; che non abbia la possibilità, dunque, di sopravvivere con risorse proprie.

Il giudice può anche imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi indicati in precedenza.

Un’altra importante conseguenza patrimoniale per il coniuge cui viene addebitata la separazione si desume dall’art. 548, c.c.: la perdita dei diritti di successione in caso di morte dell’altro coniuge.

In caso di «normale» separazione, infatti, il coniuge separato mantiene gli stessi diritti successori del coniuge non separato; ciò significa che potrà ereditare dal coniuge anche se, al momento della morte, erano separati.

Soltanto con il divorzio l’ex-coniuge perde ogni diritto successorio, essendo venuti meno gli effetti civili del matrimonio.

Nella separazione con addebito, invece, la regola è diversa: anche il coniuge semplicemente separato (e non divorziato) perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge se gli è stata addebitata la separazione.

Egli avrà però diritto a un assegno vitalizio a carico dell’eredità se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. In altre parole, il diritto agli alimenti a favore del coniuge con addebito “si converte” in diritto all’assegno vitalizio in caso di morte dell’altro coniuge.

Allo stesso modo, il coniuge separato, anche se con addebito, mantiene il diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso dell’altro coniuge (Cass. civ. n. 7464/2019).

Esistono poi altre due possibili conseguenze patrimoniali in caso di addebito. Esse sono:

  • la condanna del coniuge responsabile a rimborsare le spese legali della separazione;
  • la possibile condanna dello stesso al risarcimento del danno causato dalla propria condotta illecita.

Si deve precisare che, in relazione a quest’ultima ipotesi, il coniuge può chiedere il risarcimento tramite un’azione separata rispetto alla causa di separazione (in un differente giudizio, quindi), dove sarà tenuto a dimostrare sia l’esistenza che l’ammontare del danno (Cass. civ. n. 18870/2014).

Un esempio di illecito coniugale che dà diritto al risarcimento è rappresentato dall’infedeltà coniugale realizzata in modo tale da ledere l’onore e la dignità dell’altro partner, essendo stato il tradimento consumato pubblicamente.

Riassumendo, dunque, le conseguenze in caso di addebito per il partner responsabile della separazione sono:

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