Ecobonus e sismabonus, cessione e sconto in fattura anche per i forfettari: novità dall’AdE

Anna Maria D’Andrea

22 Luglio 2020 - 16:29

Ecobonus e sismabonus, cessione del credito e sconto in fattura anche per i forfettari: è l’Agenzia delle Entrate a chiarirlo, con la risposta all’interpello n. 224 del 22 luglio 2020.

Ecobonus e sismabonus, cessione e sconto in fattura anche per i forfettari: novità dall’AdE

Ecobonus e sismabonus, cessione del credito e sconto in fattura anche per i forfettari: con la risposta all’interpello n. 224 del 22 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti per le partite IVA.

Per i lavori edilizi per i quali si può optare per la cessione del credito non è previsto nessun ostacolo per i contribuenti che assoggettano i propri redditi all’imposta sostitutiva del regime forfettario.

Anzi, è proprio per i casi di incapienza Irpef che è stato pensato il meccanismo alternativo alla fruizione diretta della detrazione fiscale riconosciuta.

La cessione del credito, unita allo sconto in fattura, è il meccanismo di incentivazione introdotto per i lavori dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, che punta a favorire la ripresa del settore edilizio e contribuire alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Due opzioni che si applicano sia all’ecobonus che al sismabonus, elevabili al 110% a specifiche condizioni.

Ecobonus e sismabonus, cessione e sconto in fattura anche per i forfettari: novità dall’AdE

È l’articolo 121 del decreto Rilancio a stabilire la possibilità di cessione del credito e di optare per lo sconto in fattura per i lavori rientranti nell’ecobonus e nel sismabonus, accanto a quelli di ristrutturazione ed il bonus facciate.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 224 del 22 luglio 2020 parte riepilogando quelle che sono le novità introdotte.

Un’insieme di novità che puntano a stimolare il mercato edilizio, per effetto della percentuale di detrazione pari al 110% per specifici lavori e alla doppia opzione di utilizzo della stessa.

Scendendo nell’analisi dei soggetti che possono beneficiare della cessione del credito - e parimenti dello sconto in fattura - l’opzione si applica a tutti i soggetti che possiedono redditi Irpef e che sostengono le spese in questione, anche nei casi in cui l’imposta risulti non dovuta.

Questo è il punto che porta l’Agenzia delle Entrate a chiarire che anche i titolari di partita IVA in regime forfettario potranno beneficiare della cessione e dello sconto in fattura per l’ecobonus e per il sismabonus.

Ai fini dell’opzione, non rileva la circostanza che il reddito esca fuori dalla tassazione Irpef per via dell’adesione al regime forfettario o altro regime sostitutivo. In caso contrario si andrebbe contro la ratio della cessione del credito, introdotta per incentivare l’esecuzione di lavori edilizi, anche da parte di soggetti incapienti ai fini Irpef e che non avrebbero accesso alla detrazione fiscale ordinaria.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 224 del 22 luglio 2020
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici (cd. sisma bonus- Articolo 16, comma 1-quinquies decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 ) - Contribuente in regime forfetario

Cessione del credito: come pagare i lavori all’impresa

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, un focus particolare viene dato alla modalità di pagamento del corrispettivo all’impresa alla quale viene ceduto il credito, nel caso di lavori effettuati in condominio.

Nella risposta all’interpello del 22 luglio 2020 vengono evidenziati tre aspetti:

  • il credito cedibile da parte di ciascun condomino in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda prevista dalla norma, teoricamente spettante al condomino medesimo. Tale importo è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dalla assemblea del condominio oppure sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori per la parte non ceduta sotto forma di credito;
  • per effettuare la cessione del credito i condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione. L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Successivamente, consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  • infine, la fattura emessa dai fornitori deve indicare l’intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell’importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condomini in parziale pagamento del corrispettivo medesimo.

Il contribuente forfettario. ed in genere chi opta per la cessione del credito, può versare al condominio l’importo corrispondente alla differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione stabilita dall’assemblea e l’importo della detrazione teoricamente spettante.

Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura - che dovrà essere emessa per l’intero corrispettivo pattuito, comprensivo dell’importo pagato con la cessione del credito - ovvero essere inferiore nell’ipotesi, prospettata dall’Istante, in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo.

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