Scadenza esterometro vicina per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. Facciamo il punto sulle istruzioni per l’invio della comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere.
Esterometro 2019, si avvicina la prima scadenza ed è bene riepilogare quelle che sono le istruzioni per l’invio della comunicazione dei dati delle operazioni da e verso l’estero.
La scadenza dell’esterometro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo è fissata al 30 aprile 2019, stesso termine entro il quale bisognerà inviare lo spesometro del secondo semestre 2018 dopo la proroga disposta dal DPCM del 27 febbraio scorso.
Ma cos’è l’esterometro e chi sono i soggetti obbligati all’invio? Prima di vedere quali sono le istruzioni per la compilazione e l’invio telematico della comunicazione, partiamo dalle basi.
L’esterometro è il nome con il quale è conosciuta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cioè delle fatture emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali non è stata emessa (e ricevuta) fattura elettronica tramite il SdI.
La comunicazione delle fatture estere è stata introdotta con decorrenza dal 1° gennaio 2019, in parallelo all’obbligo di fatturazione elettronica. L’esterometro ha sollevato molte polemiche, sia per gli scarsi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate che per il nuovo fitto calendario di scadenze IVA derivato dalla sua introduzione.
La scadenza per l’invio dell’esterometro è mensile ed è fissata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Soltanto per i primi tre mesi dell’anno è stato possibile fruire dell’invio trimestrale.
Dopo le premesse, vediamo ora quali sono le istruzioni per l’invio dell’esterometro, la cui prima scadenza post-proroga è fissata al 30 aprile 2019.
Scadenza esterometro: primo invio il 30 aprile 2019, poi ogni mese
Prima data da segnare in rosso sul calendario è quella di martedì 30 aprile 2019, scadenza che come abbiamo anticipato riguarderà l’esterometro del mese di gennaio, febbraio e marzo.
A partire dalle operazioni\fatture del mese di aprile, l’invio (salvo modifiche) dovrà avvenire ogni mese, e quindi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Una delle principali difficoltà legate al nuovo adempimento, introdotto per tenere traccia anche delle operazioni rimaste fuori dall’obbligo di fatturazione elettronica, è la mancanza di chiarimenti organici da parte dell’Agenzia delle Entrate (che ha tuttavia pubblicato diversi interpelli e FAQ).
Proprio per questo, ad ormai pochi giorni dalla prima scadenza per l’esterometro 2019, appare utile riepilogare quelle che sono le istruzioni per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture estere.
Esterometro 2019: le istruzioni
Oggetto dell’esterometro sono le operazioni effettuate da titolari di partita IVA italiani con controparti estere residenti in Europa o in Paesi Extra-UE.
L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tuttavia soltanto le operazioni per le quali non è stata emessa una fattura elettronica (facoltativa per le operazioni estere) o una bolletta doganale.
I dati da trasmettere riguardano sia le fatture emesse che ricevute relative ad operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi da o verso l’estero. In merito al profilo soggettivo, l’obbligo di invio della comunicazione mensile riguarda i soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, ad esclusione dei soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica (come minimi e forfettari).
In merito alle istruzioni sui soggetti tenuti ad inviare l’esterometro, si segnala un recente chiarimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in merito alle operazioni non rilevanti ai fini IVA.
Sono da considerarsi come operazioni da inserire nell’esterometro anche quelle relative a fatture ricevute da soggetti passivi esteri senza partita IVA, così come le fatture relative ad operazioni di commercio elettronico nei confronti di privati consumatori.
Esterometro 2019: i dati obbligatori
Uno dei pochi punti fermi relativi all’esterometro riguarda i dati obbligatori da inserire all’interno del flusso telematico da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
All’interno della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere sarà obbligatorio inserire:
- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile;
- aliquota IVA applicata e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).
L’invio dell’esterometro non sostituisce gli obblighi Intrastat
Ancora oggi sono molti i contribuenti che si chiedono se con l’introduzione dell’esterometro sia stato abolito l’obbligo di invio degli elenchi Intrastat.
La risposta è negativa. Nonostante l’avvento della fatturazione elettronica (e del nuovo esterometro per le operazioni estere), resta l’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat.
A fornire chiarimenti in merito è stata l’Agenzia delle Entrate durante il convegno del 15 gennaio organizzato dal CNDCEC. L’invio dell’esterometro mensile e degli elenchi Intrastat restano due obblighi separati ed ambedue in vita: la normativa che ha regolato l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha accorpato i due adempimenti, nonostante si tratti di una duplicazione di dati pressoché identici.
È stata la stessa Agenzia delle Entrate ad auspicare una semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti legati alle operazioni estere. Per il momento, però, non ve n’è traccia.
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