Polemiche e scontri con l’istituzione del nuovo codice Ateco 96.99.22 per servizi di prostituzione ed escort con regolare emissione di fattura. La prostituzione viene legalizzata?
Arriva il codice Ateco per prostituzione ed escort ed è subito polemica. Ora i professionisti del settore possono aprire la partita Iva ed emettere fattura, ma c’è il reato?
Un Fisco più equo permette di tassare tutti i redditi, qualunque sia la provenienza, ecco perché viene istituito un nuovo codice Ateco, attivo dal 1° aprile 2025, si tratta del codice Ateco 96.99.92 che va a individuare “ servizi di incontro ed eventi simili ”.
Il codice Ateco è una sequenza alfanumerica adottata dall’Istat a fini statistici, la stessa classificazione viene poi utilizzata dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS a fini fiscali e previdenziali.
Vediamo in quali casi si usa il nuovo codice Ateco 96.99.22 per i servizi di prostituzione ed escort e perché sono sorte polemiche.
Chi deve adottare il codice Ateco per servizi di prostituzione ed escort?
Il nuovo codice Ateco 96.99.22 “Servizi di incontro ed eventi simili” ricomprende:
attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali; fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione; organizzazione di incontri e altre attività di speed networking.
Naturalmente non sono mancate polemiche. La prima cosa da dire è che in Italia non è vietato prostituirsi, si tratta di un’attività legale. Ciò che viene, invece, vietato è l’induzione alla prostituzione e lo sfruttamento della stessa.
Proprio in forza di tale “divieto” alcuni politici stanno protestando contro l’istituzione di quello che può sembrare un codice Ateco strano. Infatti, nella definizione delle attività ricomprese nel codice Ateco 96.99.22 ci sono “fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione” ne è conseguito che tali attività per molti sono da ricondurre nell’alveo dello sfruttamento della prostituzione e nell’induzione.
Servizi di agenzia o sfruttamento e induzione alla prostituzione?
Molti in realtà considerano tale attività di intermediazione/organizzazione similare a quella messa a disposizione dalle agenzie che forniscono modelle/i, attori e personaggi in genere ricadenti nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Non manca chi ritiene che addirittura il servizio di agenzia messo a disposizione possa essere anche una sorta di tutela nei confronti di chi esercita la professione di accompagnatore/accompagnatrice.
Attualmente i servizi di prostituzione sono regolati dalla legge Merlin del 1958 che non vieta l’esercizio della prostituzione, ma punisce:
- induzione e favoreggiamento;
- reclutamento di persone ai fini della prostituzione;
- la gestione di case chiuse.
Più volte si è provato a rendere meno stringenti i limiti, ma di fatto non è mai stata approvata una regolamentazione vera e propria.
Dov’è il discrimine? Purtroppo nel modo dei servizi di compagnia si è consolidato nel tempo un vero e proprio sequestro di persona gestito da personaggi del malaffare che spesso attirano in Italia donne in difficoltà, spesso sequestrano i passaporti e documenti di identità e costringono a rendere tali servizi. Questi comportamenti ricadono nello sfruttamento e induzione alla prostituzione. Non vi è una scelta consapevole, viene meno la libertà di autodeterminazione. Tutto ciò è, ovviamente, inaccettabile.
Istat: il nuovo codice Ateco adegua il sistema alla classificazione europea
Naturalmente l’Istat ha risposto alle critiche sottolineando che il nuovo codice Ateco recepisce la classificazione europea, la Nace Rev. 2.1 introdotta nel 2023, con il codice 96.99 (Altre attività di servizi alla persona n.c.a.) che riporta anche attività come “social activities, provision or arrangement of sexual services, organisation of prostitution events or operation of prostitution establishments”.
In molti paesi europei la prostituzione è del tutto legale e ne consegue che la classificazione definita a livello comunitario “può includere oltre alle attività legali anche quelle non legali, al fine di garantire l’esaustività della classificazione e la piena comparabilità dei dati tra Paesi dell’Ue, indipendentemente dal loro regime normativo”.
In Italia tale classificazione non porta al superamento dei reati di sfruttamento e induzione alla prostituzione ma riguarda esclusivamente le attività di intermediazione delle agenzie matrimoniali e speed dating.
Per i servizi di prostituzione ed escort deve essere emessa fattura elettronica?
Oltre ogni moralismo che qui non compete, si segnala che è ora possibile avere una partita Iva con codice Ateco specifico 96.99.22 che consente di individuare a fini statistici attività di “servizi di incontro ed eventi simili”.
Chi apre la partita Iva può aderire al regime forfettario o ordinario, deve emettere fattura e, infine, adempiere agli obblighi contributivi/previdenziali e pagare le tasse.
Alla scrivente resta un dubbio sulla fattura elettronica con il Sistema di Interscambio, infatti, per tutelare la privacy, i professionisti che operano in ambito sanitario non possono utilizzare la fattura elettronica, per loro vige un divieto. Sorge la necessità di tutelare la privacy anche per i soggetti che si avvalgono di tali servizi?
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