Lipe secondo trimestre 2017 in scadenza oggi 18 settembre: rileggiamo insieme le faq dell’Agenzia delle Entrate prima dell’invio telematico.
Oggi 18 settembre 2017 è la data di scadenza delle liquidazioni IVA periodiche relative al secondo trimestre. Rileggiamo insieme le faq pubblicate nei mesi scorsi dall’Agenzia delle Entrate.
Parecchi i dubbi da chiarire, come ad esempio quelli relativi alla situazione in cui l’azienda non avesse compiuto operazioni IVA nel trimestre di riferimento ovvero il caso del reverse charge.
Il portale fatture e corrispettivi attraverso il quale gestire questo adempimento si presente ancora un pò lento e spesso offline; da questo punto di vista si auspica un intervento migliorativo.
Le faq sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 27 maggio.
Ecco tutte le faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale nella giornata di venerdì 26 maggio 2017.
Nel rigo VP8 deve essere indicato l’intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?
Il rigo VP8 va compilato indicando l’intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.
L’imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell’imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?
Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l’imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell’imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all’art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l’imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).
Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?
Si. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 74 del DPR n. 633 del 1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).
L’imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione o in quello di esigibilità dell’IVA?
L’imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l’esigibilità dell’imposta.
In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l’altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all’ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre?
In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l’eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:
Caso n. 1
- Liquidazione di marzo a debito di 500
- Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300
Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.
- Liquidazione di giugno a debito;
- Liquidazione del 2° trimestre a debito.
Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.
Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.
Caso n. 2
- Liquidazione di marzo a debito di 300
- Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500
Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.
- Liquidazione di giugno a debito;
- Liquidazione del 2° trimestre a debito.
Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.
Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.
Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente destinato all’utilizzo in compensazione/detrazione?
Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.
Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell’anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell’anno precedente?
Una volta indicato il credito dell’anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell’anno precedente, per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.
Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l’intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?
Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell’anno precedente occorre esporre l’importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-“. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:
Caso n. 1
Credito dell’anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo
La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000
Il contribuente intende estromettere l’intera quota residua del credito dell’anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.
Caso n. 2
Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell’anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l’eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.
Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l’omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?
Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L’unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all’IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.
In caso di fatture emesse in regime di split payment, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l’imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l’imposta nell’IVA esigibile (rigo VP4)?
La modalità di compilazione descritta è corretta.
Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione?
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.
Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.
Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972?
Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (ad esempio, l’editore deve indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell’IVA). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.
In quale rigo del quadro VP va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34 del DPR n. 633 del 1972 a quello ordinario?
Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).
Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?
Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.
Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l’IVA a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro?
Si. L’IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del DPR n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a, dell’art. 7 del DPR n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.
Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita IVA, devono riportare nel rigo VP4 anche l’IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello split payment?
No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l’IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita IVA, non devono essere incluse nella Comunicazione e l’IVA “scissa” va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015.
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