Fattura elettronica senza sanzioni nel primo semestre 2019, ma il ritardo nell’emissione rinvia anche la detrazione IVA sugli acquisti. I chiarimenti delle Entrate preoccupano imprese e professionisti.
Fattura elettronica, il termine di tolleranza del primo semestre 2019 rischia di complicare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti.
Fino al 30 giugno 2019 non saranno applicate sanzioni in caso di ritardo nell’invio delle fatture elettroniche ma il “trattamento di favore” concesso per dare il tempo alle imprese di adeguarsi non riguarderà tutti.
Alcuni importanti chiarimenti ad ormai meno di due mesi dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del video forum tenutosi il 12 novembre.
Senza fattura elettronica non sarà possibile portare in detrazione l’IVA sugli acquisti e il mancato raccordo sulla norma relativa alla disapplicazione delle sanzioni prevista dall’articolo 10 del DL n. 119/2018 e le regole per detrarre l’imposta rischiano di causare un pericoloso cortocircuito.
Fattura elettronica, detrazione IVA acquisti a rischio
Ai fini della detrazione IVA è necessario che la fattura elettronica risulti correttamente emessa e soltanto il documento elettronico trasmesso al SdI avrà valore ai fini fiscali per l’acquirente o il cessionario.
Il punto è stato ben chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite nel corso del convegno organizzato dal Sole24Ore nella giornata di lunedì.
La regola di cui sopra si lega alle novità in merito ai termini per l’emissione della fattura elettronica: per i primi sei mesi del 2019, da gennaio e fino alla fine di giugno, non saranno applicare sanzioni nel caso di invio della fattura al SdI entro i termini di liquidazione IVA.
La sanzione sarà pari al 20% dell’ordinario nel caso di emissione entro i termini di liquidazione del periodo (mese o trimestre) successivo.
La moratoria sulle sanzioni tuttavia non si applica anche in merito al diritto alla detrazione IVA sulle fatture d’acquisto e, al contrario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini fiscali vale soltanto la fattura elettronica.
L’effetto è quello di una penalizzazione per l’acquirente o committente, così come sottolineato da Gian Paolo Tosoni, uno dei maggiori esperti in materia di IVA.
Detrazione IVA solo con fattura elettronica
L’emissione (ovvero trasmissione) della fattura elettronica costituirà il presupposto per la detrazione dell’IVA, ma cosa succede nel caso di ritardo?
Nulla per il cessionario, per il quale il DL n. 119/2018 ha stabilito la disapplicazione delle sanzioni nel primo semestre dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Caos, invece, per la controparte dell’operazione. Riproponiamo di seguito l’esempio fornito da Tosoni nel corso del confronto con l’Agenzia delle Entrate.
Prendiamo ad esempio un professionista con liquidazione IVA trimestrale che a gennaio 2019 incassa un compenso da un’impresa con liquidazione IVA mensile. Il professionista potrà emettere fattura entro il 16 di maggio senza l’applicazione di sanzioni; in parallelo, però, l’impresa committente potrà portare in detrazione l’IVA soltanto a partire da giugno, nonostante il pagamento sia stato effettuato sei mesi prima.
Un problema non di poco conto per il quale una soluzione potrebbe arrivare in sede di conversione del Decreto Fiscale. L’ipotesi e la richiesta avanzata da più parti è che venga concessa la possibilità di portare l’IVA in detrazione anche con fattura cartacea soltanto per il primo semestre del 2019.
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