Spese sanitarie con obbligo di fattura cartacea: il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutte le spese da trasmettere al Sistema TS, anche nel caso di opposizione del contribuente. Le novità nelle tre nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate pubblicate il 29 gennaio 2019.
Fattura sempre cartacea per le spese sanitarie anche per i servizi diversi che non rientrano tra i dati da trasmettere al Sistema TS.
Nuovi chiarimenti sul divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con le tre nuove FAQ datate 29 gennaio 2019.
Anche nel caso in cui l’operatore eroghi servizi diversi da quelli sanitari non bisognerà fare fattura elettronica, e quindi anche qualora si tratti di voci di spesa non sanitaria (come i servizi erogati ad esempio da cliniche ospedaliere).
Il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, introdotto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2019, riguarderà tutte le prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche e si applica a tutti i dati da trasmettere al Sistema TS.
Divieto di fattura elettronica per le spese sanitarie
Sono le ultime FAQ in tema di fatturazione elettronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2019 a fornire chiarimenti in merito al divieto disposto per le prestazioni sanitarie.
La Legge di Bilancio 2019 ha infatti stabilito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche.
Il divieto riguarda le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria e pertanto gli operatori del settore continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.
L’obbligo di emissione della fattura cartacea si applica anche nei casi in cui un cittadino abbia esercitato l’opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria.
Fattura sempre cartacea anche per le spese non sanitarie
Il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari si estende anche alle spese non sanitarie. In generale quindi i soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema TS restano esclusi dal perimetro degli obbligati alla fatturazione elettronica.
Per le fatture che contengono sia spese sanitarie che spese non sanitarie, la distinzione riguarda esclusivamente la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.
Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
- l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
- l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.
Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).
In entrambi i casi, ribadisce l’Agenzia delle Entrate, la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.
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