Ecco fino a che età si può fare testamento e cosa prevede la legge sulla capacità di intendere e di volere dei testatori anziani o affetti da demenza senile.
Spesso ci si chiede fino a che età si possa fare testamento, considerando che la validità delle disposizioni ereditarie è subordinata alla piena capacità di intendere e di volere del testatore. L’età, anche quando piuttosto avanzata, non è però un requisito adatto per determinare la validità del testamento, in quanto non sempre corrisponde al medesimo stato di salute mentale.
La capacità di intendere e di volere, infatti, non è particolarmente influenzata dall’età dell’interessato, piuttosto dalle sue capacità mentali e dalla presenza di eventuali patologie. È altrettanto vero, però, che alcune condizioni cliniche che ledono la comprensione della realtà sono maggiormente frequenti con l’età avanzata.
Ecco perché la legge adotta dei criteri oggettivi sulla validità dei testamenti e i casi di nullità, atti a valutare il caso specifico.
L’età per fare testamento
La legge italiana non impone un’età massima per fare testamento, ma solo un’età minima di 18 anni. Soltanto i maggiorenni possono fare testamento, purché siano capaci di intendere e di volere. Di conseguenza, l’età è un ostacolo alle disposizioni testamentarie soltanto quando va in concomitanza a un’incapacità di intendere e di volere.
In effetti, l’età molto avanzata può determinare l’incapacità del soggetto e di conseguenza anche l’invalidità del testamento, ma è una circostanza che deve essere valutata in modo specifico per ogni caso. Una persona di 100 anni lucida può essere perfettamente in grado di intendere e di volere, mentre una di 80 non esserlo.
Lo stato di salute, infatti, è influenzato dall’età ma non determinato in modo certo. Di conseguenza non è possibile chiarire in modo generale qual è l’età massima per fare testamento, poiché - a prescindere dall’età - ciò che conta è la capacità di intendere e di volere del testatore al momento di scrittura del testamento.
L’incapacità di intendere e di volere e l’età avanzata
Come spiegato, il testamento è nullo soltanto se il defunto era incapace di intendere e di volere nel momento di redazione del testamento. È molto importante che il giudizio sull’incapacità sia circoscritto a questo specifico momento, poiché esiste anche l’incapacità temporanea.
in assenza di accertamenti effettuati quando il testatore era in vita che dichiarino l’incapacità del defunto il testamento è da considerarsi valido, ma tutti gli aventi diritto possono opporsi e chiederne l’accertamento di nullità. A questo scopo, tuttavia, sarà necessario provare efficacemente e incontrovertibilmente l’incapacità del testatore, che non può mai essere presunta.
In altre parole, il giudice non può considerare il testatore in capace nemmeno per l’età avanzata, a meno che vi siano prove a riguardo. La sola età, infatti, non è un requisito sufficiente per comprendere lo stato di salute del testatore, tanto meno con riguardo al momento specifico di redazione del testamento. Oltretutto, per giurisprudenza consolidata nemmeno la demenza senile accertata può far desumere l’incapacità di intendere e di volere.
Una persona anziana affetta da demenza senile che riesce a svolgere le normali attività quotidiane può fare testamento senza alcun problema, poiché la riduzione delle capacità mentali non è sufficiente da determinare l’incapacità. Naturalmente, se la demenza senile pregiudica il senso di comprensione della realtà in modo determinante può invece comportare l’incapacità del testatore.
Testamento di anziano incapace
Quando il testamento è stato eseguito da una persona anziana (o meno) la cui incapacità sia stata accertata prima della morte con sentenza di interdizione è nullo, poiché si presume che fosse incapace di intendere e di volere anche al momento della redazione delle disposizioni.
Anche in questo caso, però, i soggetti interessati possono opporsi e provare che al momento della redazione il testatore si trovasse invece in una condizione di piena lucidità e comprensione.
Non è invece nullo il testamento di una persona inabilitata e sottoposta all’amministrazione di sostegno, a meno che il giudice avesse previsto diversamente.
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