La firma illeggibile - o la semplice sigla - può essere contestata così da comportare la nullità dell’atto? Solo in determinati casi; ecco quando.
Non ci sono norme specifiche che stabiliscono che la sottoscrizione - ossia la firma - debba essere leggibile, né tantomeno che vietano di apporre una semplice sigla.
Secondo il significato comune, infatti, si intende per sottoscrizione quella “firma redatta di proprio pugno, con la funzione di certificare l’attribuibilità del documento a colui che l’ha firmato”. Non c’è scritto da nessuna parte quindi che la firma debba essere per forza leggibile, pena la nullità dell’atto o del contratto firmato.
Eppure sia quando si sottoscrivono dei documenti pubblici, o anche per la sottoscrizione di determinati atti notarili, viene richiesta una firma leggibile. Tuttavia il mancato rispetto di questa prassi non comporta la nullità dell’atto firmato; l’importante infatti è che la firma sia attribuibile alla persona alla quale l’atto fa riferimento.
Vediamo quando questo è possibile e quali sono invece le firme non valide che comportano la nullità del documento firmato.
Quando una firma illeggibile non è valida
Non sono ammesse tutte quelle firme o sigle che impediscono di definire con certezza l’autore. Ci sono segni, infatti, che non presentano le caratteristiche tali per definire la personalità dell’autore, neppure in seguito ad un’eventuale perizia grafologica.
Ad esempio non sono ammesse le sigle che rimandano a forme geometriche, come un cerchio, un quadrato o una semplice X.
Quando una firma illeggibile è valida
In tutti gli altri casi una firma illeggibile non può comportare la nullità del contratto qualora la sottoscrizione presenti dei tratti distintivi dell’autore e di conseguenza sia possibile individuare la paternità della firma.
Quindi anche se per determinati documenti - vedi ad esempio gli atti notarili - è preferibile un segno leggibile in modo da consentire ai terzi di individuare la precisa paternità della firma, il mancato rispetto di questa consuetudine non comporta la nullità dell’atto.
Infatti, come stabilito in questi anni dalla giurisprudenza, la violazione di questa disposizione determina solamente una violazione disciplinare a carico del notaio e non la nullità dell’atto sottoscritto.
La stessa prassi poi si applica per gli atti della pubblica amministrazione, specialmente quelli in cui il pubblico ufficiale ha necessità di autenticare con facilità la paternità della firma.
Una firma leggibile quindi è preferibile ma non obbligatoria; d’altronde non si può chiedere ad una persona di andare contro ai propri tratti distintivi per fare una firma facilmente leggibile ma che non lo rappresenta.
Per la validità dell’atto quindi è sufficiente che la firma sia riconducibile - anche in seguito ad un’approfondita perizia grafologica - all’autore.
Chi può contestare una firma illeggibile?
Con la sentenza n°23669 del 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’atto sottoscritto con una firma illeggibile non può essere contestato dalla controparte qualora le generalità della persona si possano desumere dal contesto dell’atto stesso.
In tal caso solo l’autore della firma può contestarla. L’onere della prova varia a seconda delle situazioni:
- per le scritture private spetta alla controparte dimostrare la paternità della firma posta dal soggetto che la contesta avviando un’istanza di verificazione (articolo 216 del Codice di procedura civile);
- per gli atti pubblici è colui che disconosce la firma a dover portare le prove che ne dimostrano la mancata veridicità, tramite una querela di falso (articolo 221 del Codice di procedura civile).
Se invece l’autore della firma ne riconosce la paternità questa non può essere in alcun modo contestata dalla controparte, neppure se si tratta di un segno illegibile.
Cosa si intende per firma leggibile?
Concludiamo facendo chiarezza su cosa si intende per firma leggibile richiesta quando si sottoscrivono alcuni documenti. Con il termine “leggibile” si intende come prima cosa una firma scritta per esteso - senza sigle o abbreviazioni - indicando prima il nome e poi il cognome.
Ogni lettera deve essere leggibile così che la firma possa risultare comprensibile anche alla prima lettura. L’importante è che pur rendendo la firma leggibile non ci si discosti da quella originale, in modo che sia possibile attribuire la paternità dell’autore.
Infine è bene sottolineare che per quanto leggibile la firma deve essere sempre posta in corsivo; non sono valide, infatti, le sottoscrizioni fatte in stampatello.
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