Fondazioni di Origine Bancaria: credito d’imposta al 38,54% per il 2018

Martina Cancellieri

27 Dicembre 2018 - 15:55

Fondazioni di Origine Bancaria: credito d’imposta al 38,54% a favore delle FOB per i versamenti effettuati al FUN. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito la percentuale con il provvedimento del 24 dicembre 2018.

Fondazioni di Origine Bancaria: credito d’imposta al 38,54% per il 2018

FOB: credito d’imposta al 38,54% per il 2018 alle Fondazioni di Origine Bancaria per i versamenti effettuati nell’arco dell’anno al Fondo Unico Nazionale (FUN).

La percentuale al 38,54% del credito d’imposta è stata stabilita dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 24 dicembre 2018.

Il FUN è stato istituito dal Codice del Terzo Settore ai fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), tale Fondo Unico Nazionale è alimentato dalle Fondazioni di Origine Bancaria e amministrato dall’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) istituito con decreto del MISE del 19 gennaio 2018.

Fondazioni di Origine Bancaria: credito d’imposta al 38,54% per il 2018

Con il provvedimento del 24 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la percentuale per la determinazione del credito d’imposta spettante per i versamenti effettuati dalle Fondazioni di Origine Bancaria (FOB) a favore del Fondo Unico Nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2018.

Per l’anno 2018, l’agevolazione fiscale prevista dal Codice del Terzo Settore è pari al 38,54%.

L’art. 62, comma 6 del Dlgs n. 117/2017 ha stabilito che, a partire dal 2018, alle Fondazioni di Origine Bancaria viene riconosciuto un credito d’imposta del 100% dei versamenti effettuati al FUN.

Tale articolo ha inoltre previsto che il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione tramite modello F24, è concesso alle FOB fino a un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni dal 2019 in avanti.

Ora, con il provvedimento del 24 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito il credito d’imposta rivolto alle FOB per l’anno 2018 nella misura pari al 38,54%.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 24 dicembre 2018
Il provvedimento del 24 dicembre 2018 con cui l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale del credito d’imposta spettante per il 2018 alle fondazioni di origine bancaria (FOB).

Credito d’imposta alle FOB: le regole nel decreto del MISE

Il decreto del MISE del 4 maggio 2018, di concerto col MEF, ha emanato le seguenti regole attuative dell’agevolazione fiscale prevista dal credito d’imposta a favore delle FOB:

  • per la determinazione del credito d’imposta in oggetto rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno;
  • l’ONC trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco e i codici fiscali delle Fondazioni di Origine Bancaria insieme agli importi versati al FUN;
  • l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle FOB, stabilisce la percentuale dell’ammontare del credito d’imposta spettante ad ogni fondazione.

Pertanto, con il provvedimento del 24 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha definito tale credito d’imposta nella misura del 38,54%, in considerazione del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per il 2018 e i contributi annuali versati dalle FOB alla data del 31 ottobre scorso.

Si ricorda che l’importo relativo al credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione e tramite modello F24.

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