Fringe benefit, come cambia la tassazione dell’auto aziendale nel 2025

Patrizia Del Pidio

12 Novembre 2024 - 13:34

Per la auto aziendali a uso promiscuo cambia la tassazione. Si passa da un sistema basato sulle emissioni a uno basato sull’alimentazione del veicolo.

Fringe benefit, come cambia la tassazione dell’auto aziendale nel 2025

Cambia la tassazione delle auto aziendali, la novità contenuta nella Legge di Bilancio 2025 prevede delle modifiche che potrebbero avere un impatto significativo sui fringe benefit riconosciuti ai dipendenti con l’assegnazione dei veicoli aziendali in uso promiscuo.

Qualsiasi azienda può riconoscere a titolo di fringe benefit un’auto aziendale ai dipendenti o come incentivazione o come strumento alternativo all’aumento della retribuzione. L’ammontare della retribuzione dipende dall’uso del veicolo che può essere solo per motivi lavorativi o anche per motivi personali (uso promiscuo). In questo secondo caso l’auto aziendale assume anche natura retributiva e proprio per questo motivo è il valore è valutato anche ai fini contributivi e fiscali.

Se l’auto è ad uso esclusivamente aziendale si tratta di uno strumento di lavoro che non può, quindi, essere assoggettato a tassazione. Nel caso, invece, il dipendente possa utilizzare il veicolo, oltre che per ragioni di lavoro anche per motivi personali (e anche nei casi di utilizzo solo a fini personali) si tratta di una retribuzione aggiuntiva che si somma, in parte, alla retribuzione che percepisce mensilmente.

Il valore dell’auto, per la parte a uso promiscuo o personale, è assoggetto a contribuzione e rientra a pieno titolo nella retribuzione per il computo del reddito complessivo soggetto a tassazione.

Come sono tassate oggi le auto aziendali

Il veicolo aziendale assegnato al dipendente determina una retribuzione aggiuntiva che va esposta in busta paga. Questa si calcola sulla base dei costi chilometrici (per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui) riportati sulle apposite tabelle Aci nella seguente percentuale:

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Il valore del fringe benefit è calcolato in maniera forfettaria (non tiene conto dei reali km percorsi).

Come cambia la tassazione nel 2025?

Le novità previste nella Legge di Bilancio 2025, se approvate, comporterebbero da un sistema di tassazione basato sulle emissioni di CO2 a uno che si basa sul tipo di alimentazione del veicolo. Fermo il limite dei 15.000 km annui, le nuove tre fasce di tassazione dei veicoli aziendali prevedono le seguenti percentuali di tassazione:

  • veicoli elettrici con tassazione al 10%;
  • veicoli plug-in ibridi con tassazione al 20%;
  • altri veicoli con tassazione 50%.

A chi conviene questa novità? Il nuovo calcolo conviene ai dipendenti che si vedranno assegnare dall’azienda veicoli elettrici o plug-in perché in questo caso si assiste a un abbattimento delle aliquote. La riduzione riguarderebbe anche i veicolo che rientrano nella fascia che oggi prevede emissioni superiori a 190 g/km che oggi paga tassazione al 60% e nel 2025 pagherebbe una tassazione del 50%.

Da sottolineare, però, che il nuovo metodo di calcolo della tassazione del fringe benefit sarebbe applicato ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025.

Cosa dice la Legge di Bilancio?

L’articolo 7 del disegno di legge di bilancio prevede che:

Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, all’articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;».

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