ICO in Svizzera: guida pratica pubblicata dalla FINMA, l’autorità federale di vigilanza sui mercati.
L’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari ha pubblicato una guida pratica con cui ha reso noto le modalità di trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento degli organizzatori ICO a fronte di una situazione giuridica che necessita ancora di essere interpretata.
Con l’intensificarsi dei progetti di ICO, la FINMA riceve, infatti, sempre più domande dai partecipanti al mercato sull’applicabilità del diritto dei mercati finanziari e l’esistenza di obblighi di autorizzazione.
La guida fornisce quindi agli operatori interessati una serie di indicazioni sul trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle ICO, da un lato definendo le informazioni specifiche necessarie alla FINMA per il trattamento di tali richieste dei partecipanti al mercato e, dall’altro, esponendo i principi a cui l’Autorità si ispira per trattare le richieste.
Trattamento secondo il diritto in materia di vigilanza delle initial coin offering
Le ICO costituiscono una forma digitale di raccolta pubblica di capitale per scopi imprenditoriali effettuata esclusivamente sulla base della tecnologia blockchain.
A fronte del finanziamento, disposto in moneta virtuale a un indirizzo generato su una blockchain dall’organizzatore ICO, si ricevono come contropartita “coin” o “token” basati su blockchain, che presentano una correlazione diretta con un determinato progetto o con l’impresa dell’organizzatore ICO.
Sebbene l’intensificarsi delle ICO effettuate o pianificate in Svizzera, l’Autorità di vigilanza ha precisato che non tutte le ICO devono sottostare al diritto vigente sui mercati finanziari o agli obblighi di vigilanza, perché le raccolte sono molto diverse tra loro in termini di scopo e di caratteristiche concrete.
Tuttavia possono sussistere diversi punti di contatto con il diritto vigente in materia di vigilanza in funzione del modo in cui l’operazione è concretamente strutturata, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nei casi in cui la creazione di un token da parte di un offerente di ICO costituisce un’emissione di un mezzo di pagamento.
L’approccio basato sull’analisi dei token
Nella valutazione prudenziale delle ICO, la FINMA segue un approccio focalizzato sulla funzione economica e sulle finalità dei token che sono emessi dall’organizzatore ICO.
Nella valutazione, pertanto, è importante una corretta classificazione dei token fin dalla genesi dell’ICO, considerato che a livello nazionale e internazionale non esiste una catalogazione ufficiale degli stessi.
LA FINMA distingue in particolare i seguenti tre casi:
- i token di pagamento, paragonabili a vere e proprie criptovalute che non presentano un legame specifico a un progetto, che la FINMA considera sempre assoggettati alle disposizioni in materia di riciclaggio (pur non trattando i token come veri e propri valori mobiliari);
- i token di utilizzo, finalizzati a fornire l’accesso a un determinato servizio digitale, che saranno trattati come valori mobiliari solo se sussiste anche una funzione economica di investimento;
- i token di investimento, che rappresentano veri e propri valori patrimoniali e che, in quanto tali, sono parificati ai valori mobiliari e all’assoggettamento alla relativa disciplina dei mercati finanziari nella prospettiva della negoziazione.
Mark Branson, Direttore della FINMA, pur riconoscendo il potenziale innovativo della tecnologia blockchain ha dichiarato che:
“i progetti basati sulla tecnologia blockchain che funzionano in modo analogo alle attività soggette all’obbligo di autorizzazione non devono sottrarsi a un quadro regolatorio di comprovata efficacia.”
In tal senso FINMA ha avvertito più volte gli investitori sui rischi legati alle ICO, esposti a un’elevata volatilità dei prezzi e che talvolta presentano aspetti di opacità in relazione ai progetti da finanziare e attuare, in un generale grado giuridico che presenta ancora un elevato grado di incertezza.
Essa continuerà quindi a effettuare accertamenti di ICO, che potranno scaturire in procedimenti di enforcement se dovesse ravvisarsi il sospetto di una violazione o elusione delle leggi in materia di vigilanza o addirittura di una loro istituzione per finalità fraudolente.
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