Imposta di bollo sulle criptovalute, le istruzioni

Patrizia Del Pidio

18 Marzo 2025 - 12:27

Chi deve applicare l’imposta di bollo sulle criptovalute? Istituiti tre codici tributo per il versamento della stessa, vediamo chi deve usarli.

Imposta di bollo sulle criptovalute, le istruzioni

La legge di Bilancio 2022 ha disposto che anche sulle criptovalute sia dovuta l’imposta di bollo prevedendo l’imposta sulle criptoattività nel caso quella di bollo non debba essere applicata. Le disposizioni previste dalla Manovra 2022 prevede l’applicazione in base a quanto previsto per le imposte sui redditi.

L’imposta di bollo va versata sul valore delle criptovalute detenute da residenti italiani nella misura del 2 per mille. Proprio per agevolate il versamento dell’imposta l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo:

  • 1728 per il versamento della prima rata di acconto;
  • 1729 per il versamento della seconda rata di acconto;
  • 1727 per il versamento del saldo.

Nella compilazione del modello F24 i codici tributo devono essere esposti nella sezione Erario con l’indicazione dell’anno di riferimento e dell’anno di imposta a cui è riferito il pagamento.

Criptovalute, quali adempimenti fiscali?

Per chi detiene criptovalute sono previsti diversi adempimenti fiscali e nello specifico:

  • la tassazione delle plusvalenze al 26% (dal 2026 dovrebbe passare al 33%);
  • imposta di bollo pari al 2 per mille del valore delle criptovalute detenute;
  • imposta sulle criptovalute pari al 2 per mille
  • imposta sostitutiva sulla rivalutazione al 18%.

Per quel che riguarda l’imposta di bollo, in ogni caso, è necessario comprendere come determinare la base di calcolo su cui applicare l’imposizione.

Imposta di bollo criptovalute, su che importi?

Con il decreto del Mef del 24 maggio 2024 è stato disposto che la determinazione della base di calcolo per l’imposta di bollo vada effettuato sul valore di mercato, nel caso manchi il valore nominale o quello di rimborso delle criptovalute detenute.

Se dovessero mancare tutti i valori, invece, si applicherebbe l’imposta di bollo sul valore di acquisto, visto che in caso di criptovalute il valore di mercato regolamentato non c’è.

L’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, chiarisce che il valore da prendere in considerazione per la determinazione dell’imposta sia:

  • quello al termine del periodo della rendicontazione:

oppure, se il primo manca

  • quello riferito al 31 dicembre di ogni anno.

Se mancassero entrambi i valori ci si dovrà riferire al costo di acquisto delle criptovalute.

Imposta di bollo sulle criptovalute, chiarimenti

L’imposta sulle criptovalute segue, come abbiamo detto, le regole previste per il versamento delle imposte sui redditi e pertanto il versamento minimo è di 12 euro che si applica, di conseguenza, a un saldo finale che sia superiore a 5.750 euro. L’imposta di bollo, invece, per importi minimi di 1 euro.

Il problema principale, in questa ottica, è quello di voler considerare le criptovalute alla stregua dei prodotti finanziari (e l’estensione dell’imposta di bollo fa comprendere proprio questa volontà) sta generando, però, diversi dubbi interpretativi. Estendere l’imposta di bollo agli exchange e ai prestatori di servizi per le criptoattività (una figura assimilata a quelle degli intermediari bancari) non ha alcuna base giuridica.

Il tutto ha fatto in modo che le diverse norme che si sono susseguite nel tempo non hanno fatto altro che stratificarsi generando una situazione che, senza un adeguato coordinamento, prevede adempimenti diversi in base a dove sono detenute le criptovalute.

L’Agenzia delle Entrate, nella propria interpretazione delle diverse norme, prevede che:

  • per le criptovalute detenute presso un intermediario italiano sia dovuta l’imposta di bollo del 2 per mille con importo minimo di 1 euro con obbligo di indicazione del quadro RW;
  • per le criptovalute detenute presso un intermediario estero sia dovuta l’imposta sulle criptoattività del 2 per mille con versamento minimo di 12 euro (per somme inferiore non c’è obbligo di versamento) con obbligo di indicazione del quadro RW;
  • per le criptovalute detenute direttamente sia dovuta l’imposta sulle criptoattività del 2 per mille con versamento minimo di 12 euro (per somme inferiore non c’è obbligo di versamento) con obbligo di indicazione del quadro RW.

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